Cassazione Civile, Ordinanza n. 11985/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Giudice di Pace di Roma che aveva respinto l'opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. In fatto, il ricorrente era stato controllato dalla Questura di Roma; dopo un precedente decreto espulsivo del 2020, annullato dal Giudice di Pace nel 2022, era stato nuovamente destinatario di un decreto di espulsione nel settembre 2022. In cassazione deduceva tre motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni formulate all'udienza; (2) violazione degli artt. 166 c.p.c. e 18, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo l'inutilizzabilità dell'atto di costituzione depositato dall'Ufficio Immigrazione della Questura anziché dalla Prefettura e la conseguente nullità della decisione; (3) violazione degli artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998, per non avere il giudice di merito valutato adeguatamente il divieto di espulsione connesso ai legami familiari, sociali e affettivi maturati in Italia, in particolare la convivenza con una donna italiana, la residenza in Italia e l'attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché l'omesso esame di questioni puramente processuali non integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il secondo perché la disciplina invocata riguarda la regolarità dell'attività processuale del funzionario e non determina nullità del provvedimento finale, con conseguente insussistenza del vizio dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché il Giudice di Pace non ha svolto un esame specifico e concreto dei legami familiari, culturali e sociali del ricorrente in Italia e nel Paese d'origine, pur in presenza di allegazioni rilevanti ai fini dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Roma per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del provvedimento espulsivo e del relativo controllo giudiziale, nel quadro della disciplina dell'espulsione dello straniero.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione in base alla quale è stato adottato il decreto di espulsione impugnato.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Divieto di espulsione con valenza generale; impone al giudice di valutare il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno e collegamenti con il Paese d'origine.
art. 18, comma 6, d.lgs. n. 150/2011
L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati
La norma disciplina la costituzione dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; la sua eventuale violazione non incide automaticamente sulla validità del provvedimento finale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'atto di costituzione, ma ritenuto non idoneo a determinare la nullità della decisione impugnata nel caso concreto.
L'omessa pronuncia rileva solo con riguardo a domande o eccezioni di merito, non anche a questioni meramente processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare la violazione di norme sostanziali in materia di espulsione e di tutela ex art. 19 T.U. immigrazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non è configurabile per la dedotta violazione dell'art. 18, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, poiché la norma non comporta nullità del provvedimento finale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare l'omesso esame degli elementi fattuali relativi ai legami familiari e sociali dello straniero.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione dello straniero, il divieto di espulsione fondato sull'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 ha portata generale e deve essere verificato anche quando l'espulsione sia stata adottata ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del medesimo testo unico.
- Il giudice deve compiere un esame concreto e specifico dei legami familiari, sociali e culturali dello straniero, della durata della permanenza in Italia e dei rapporti con il Paese d'origine, non essendo sufficiente una motivazione generica o apodittica.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice non si pronunci su mere questioni processuali; il vizio riguarda le domande e le eccezioni di merito.
- La violazione di una norma che disciplina la costituzione o l'attività processuale dell'autorità amministrativa non comporta automaticamente la nullità del provvedimento finale, se la norma non prevede tale conseguenza e resta ferma la distinzione tra irregolarità processuale e invalidità della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →