Cassazione Civile, Ordinanza n. 19324/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale nove avvisi di intimazione notificati nel marzo 2011, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, la carenza di motivazione degli atti, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la sproporzione delle somme richieste. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento di un avviso di intimazione e della relativa cartella presupposta per vizio di notifica; per il resto era stata ritenuta valida la notificazione delle altre cartelle. In appello il contribuente aveva censurato la decisione per contraddittorietà e illogicità della motivazione, insistendo sui vizi di motivazione, sulla violazione delle regole sul responsabile del procedimento e sulla sproporzione delle somme. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo l'estinzione del processo. La Corte ha rilevato che tale adesione non era documentata, ma ha comunque preso atto della sopravvenuta carenza di interesse per effetto della rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che la rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con le forme richieste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza di tali requisiti, la rinuncia non estingue il processo, ma evidenzia comunque il venir meno dell'interesse alla decisione e determina l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per le alterne vicende processuali. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse con visto; in difetto, non è idonea a determinare l'estinzione del processo, pur rivelando la sopravvenuta carenza di interesse.
Non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Richiamato dal ricorrente come base della dichiarata adesione alla definizione agevolata, ma la relativa adesione non è stata documentata nel giudizio.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata dal ricorrente in relazione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
art. 7, comma 5, legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato nei gradi di merito quale norma sulla spedizione della raccomandata a/r in caso di notificazione, ma non costituisce oggetto della decisione finale di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza di notifica alle parti costituite o di comunicazione ai loro difensori con visto, non si produce l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non è soggetta all'accettazione della controparte; la sua efficacia processuale dipende dalle forme di conoscenza previste dalla legge, non da un atto adesivo del resistente.
- Se la rinuncia non è formalmente idonea a determinare l'estinzione, essa può comunque essere valutata come indice della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa di inammissibilità del ricorso per cassazione sia sopravvenuta rispetto alla sua proposizione.
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