Cassazione Civile, Ordinanza n. 22526/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2005 nei confronti di due società ritenute a ristretta base partecipativa e, in conseguenza, un avviso nei confronti del socio/contribuente per i maggiori redditi percepiti. Il giudizio relativo all'avviso emesso verso il contribuente era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle controversie sulle società; nelle more, però, era stata emessa una cartella di pagamento a titolo provvisorio. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo che mancasse prova degli utili extracontabili, non essendo definitivi gli avvisi di accertamento presupposti e risultando ancora pendenti i relativi giudizi. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, lamentando che la CTR non avesse considerato la doglianza sulla carenza di prova e sul riparto dell'onere probatorio, oltre a una pretesa omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse non più proponibile, perché riferita a una sentenza pubblicata nel dicembre 2013 e quindi soggetta al nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; ha inoltre osservato che, se la doglianza era intesa come omessa pronuncia, era stata comunque proposta erroneamente sotto il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. anziché sotto il n. 4. In ogni caso, la CTR non aveva omesso di decidere, ma aveva espressamente affermato l'inammissibilità dell'appello perché la cartella, derivando da atto prodromico regolarmente notificato, poteva essere contestata soltanto nei vizi formali del ruolo/cartella e non nel merito degli avvisi presupposti. Per la stessa ragione, la denuncia di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità processuale ex n. 4; il vizio di motivazione ex n. 5 non è più proponibile nei termini prospettati per sentenze pubblicate dopo la riforma applicabile ratione temporis.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile quando si confronta con una ratio decidendi che esclude la rilevanza del merito dell'atto presupposto nel giudizio sulla cartella.
Le presunzioni invocate non possono essere esaminate se la decisione impugnata si fonda sull'inammissibilità delle contestazioni di merito relative agli atti presupposti.
Il giudizio del contribuente era stato sospeso in attesa della definizione delle controversie relative agli avvisi di accertamento emessi verso le società presupposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio contro una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un atto presupposto regolarmente notificato, il contribuente non può rimettere in discussione il merito dell'accertamento sottostante, ma soltanto i vizi propri dell'atto esecutivo o del ruolo.
- La deduzione di omessa pronuncia va articolata come vizio processuale di nullità della sentenza; se formulata impropriamente come vizio di violazione di legge o come doglianza motivazionale, il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione delle norme sull'onere della prova o sulle presunzioni è inammissibile quando la decisione impugnata si regge su una ratio che esclude la pertinenza di tali questioni al thema decidendum del giudizio.
- Il vizio di motivazione deve essere dedotto nei limiti e con le forme consentite dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis; non è ammissibile riproporre censure sulla sufficienza motivazionale al di fuori di tali confini.
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