Cassazione Penale, Sentenza n. 14376/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione del regime della continuazione in executivis tra due sentenze di condanna per omicidi (sentenza 6 dicembre 2000 e sentenza 25 luglio 2001) e il relativo rapporto con la condanna per associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva che i reati-fine (gli omicidi), commessi tra 1991 e 1992 e aggravati per finalità mafiosa, dovevano essere ricondotti a un'unica ideazione criminosa già prevista dall'adesione al sodalizio, posto che l'imputato avrebbe svolto stabilmente la funzione di sicario al servizio dell'associazione. Denunciate inoltre violazioni procedurali e di diritto (mancata applicazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione nell'annullamento precedente, carenza motivazionale, violazione del principio dell'intangibilità del giudicato, e disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha censurato il giudice dell'esecuzione per non essersi conformato al principio di diritto indicato nella decisione rescindente: non ha effettuato una valutazione concreta, sul piano fattuale, degli indici rivelatori di una pregressa ideazione comune tra i reati, né ha preso in considerazione elementi decisivi quali la valutazione in sede di cognizione che aveva già riconosciuto la continuazione fra alcuni reati. La Cassazione ha ricordato i criteri che il giudice dell'esecuzione deve adottare (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta) e ha sottolineato che, pur non essendo automatica la riconducibilità dei reati all'adesione associativa, il giudice deve compiere una approfondita verifica e motivare adeguatamente ogni scostamento dalla valutazione dei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella prospettazione del vizio: impone al giudice dell'esecuzione di conformarsi, nella misura richiesta, ai principi di diritto indicati dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente e di valutare concretamente gli elementi fattuali ed ermeneutici rilevanti ai fini della continuazione
Norma procedurale che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione: il giudice in executivis ha la responsabilità di valutare la domanda alla luce delle risultanze delle sentenze di merito e di motivare specificamente ogni diversa decisione rispetto alla cognizione
art. 81, comma finale, cod. pen.
Disciplina la continuazione tra reati (cumulazione e determinazione della pena): la Corte richiama il principio che la mera adesione ad un'associazione non produce automatica riconducibilità dei singoli reati a un disegno unitario, essendo necessaria la verifica di indici concreti della comune ideazione
Citato come fonte dell'aggravante per i reati commessi con finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa; rilevante per capire la natura 'reato-fine' aggravato dalla finalità mafiosa
artt. 3, 24, 111 Cost.
Richiamati in relazione ai profili di diritto alla parità, alla difesa e al giusto processo: la mancata considerazione delle valutazioni difensive e l'assenza di motivazione possono integrare lesione di tali principi
art. 6 e 14 Cedu
Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al diritto alla difesa in sede penale; la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione e di trattamento non discriminatorio rispetto ad altri coimputati
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla continuazione deve svolgere una valutazione concreta e motivata degli "indicatori" di unità di disegno criminoso: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, causalità e modalità operative.
- L'adesione a un'associazione mafiosa non determina automaticamente la continuazione tra i reati commessi dall'associato: occorre verificare elementi probatori che attestino una pregressa ideazione comune, seppure nelle linee essenziali.
- Se in sede di merito i giudici hanno già riconosciuto la continuazione tra reati rilevanti, il giudice dell'esecuzione non può semplicemente ignorare tale valutazione; qualora decida diversamente deve fornire motivazione specifica e confrontarsi con il quadro fattuale e giuridico emerso nei provvedimenti dedotti.
- La funzione stabile svolta dall'imputato (es. ruolo abituale di sicario) è un elemento che, se accertato, favorisce la ricostruzione di una unitaria determinazione criminosa riconducibile al programma dell'associazione e deve essere valutata con attenzione.
- Differenze di trattamento tra coimputati sul riconoscimento della continuazione richiedono spiegazioni motivazionali: la disparità può integrare profili di violazione del principio di eguaglianza se non adeguatamente giustificata.
- In presenza di reati aggravati per finalità mafiosa, il giudizio sulla continuazione richiede attenzione particolare al nesso tra gli atti di violenza (reati-fine) e il programma associativo; tuttavia resta necessario escludere che gli omicidi siano frutto di decisioni estemporanee non riconducibili a un disegno unitario.
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