Cassazione Civile, Ordinanza n. 01259/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti, successori di un precedente occupante di un fondo, hanno convenuto in giudizio un altro comproprietario/occupante per ottenere, da un lato, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una porzione di terreno appartenente a una particella fondiaria e, dall'altro, la condanna alla restituzione di un'ulteriore area occupata dalla controparte. La controversia nasceva da un pregresso contenzioso tra i danti causa, definito da una sentenza che aveva imposto il reciproco rilascio di aree sconfinanti. Successivamente le parti avevano sottoscritto una scrittura qualificata come preliminare di permuta con conguaglio, poi mai seguita da atto notarile; nel 1988 vi era stata anche una quietanza per il pagamento di una somma riferita alla vendita dell'orto. In primo grado il tribunale aveva ordinato la reciproca restituzione dei terreni e riconosciuto indennità di occupazione. In appello, invece, la corte territoriale aveva qualificato la convenzione come contratto definitivo o comunque come fatto idoneo a fondare una situazione possessoria utile all'usucapione; aveva quindi accolto solo parzialmente la domanda di usucapione, limitandola alle porzioni non alienate nel frattempo a terzi, e aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione della controparte per sopravvenuta alienazione del bene a terzi prima dell'annotazione della domanda. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'appello aveva pronunciato sulla definitività del contratto pur essendo stata proposta solo domanda di usucapione; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., assumendo che la scrittura del 1988 fosse un preliminare ad effetti anticipati, produttivo solo di detenzione e non di possesso, e che la quietanza fosse mera specificazione del precedente accordo, non prova di un definitivo trasferimento o della trasformazione della detenzione in possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello non aveva pronunciato ultra petita: la convenzione era stata esaminata soltanto come fatto storico-fattuale, rilevante ai fini della qualificazione del possesso utile all'usucapione, e non come oggetto di una autonoma domanda di validità o di efficacia del contratto. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo perché la censura non individuava specificamente le regole ermeneutiche violate né spiegava il concreto scostamento dai canoni di interpretazione; il ricorrente si era limitato a contrapporre la propria lettura del negozio a quella, plausibile e logicamente argomentata, fatta propria dal giudice di merito. Di conseguenza, è stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto l'usucapione solo nei limiti accertati dalla corte territoriale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato o altera petitum e causa petendi; non sussiste se il giudice si limita a qualificare un fatto allegato per verificare se integri il presupposto dell'usucapione.
L'usucapione può essere applicata solo a una situazione di possesso; nel caso concreto la corte di merito ha ritenuto, con accertamento di fatto non scalfito dal ricorso, che la convenzione e la successiva quietanza avessero generato una situazione possessoria.
La censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede l'esplicita indicazione delle regole interpretative violate e delle ragioni del loro erroneo impiego; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
È il parametro invocabile per la violazione di legge, ma non consente di trasformare in censura di diritto una mera contestazione del risultato interpretativo del giudice di merito.
Può fondare la denuncia di nullità della sentenza solo quando vi sia effettiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione anche per omesso esame di un fatto decisivo, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice, a fronte di una domanda di usucapione, si limita a qualificare un accordo negoziale allegato dalle parti come fatto storico rilevante ai fini dell'accertamento del possesso, senza attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale, occorrendo specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e come.
- Per denunciare la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. il ricorrente deve indicare in modo puntuale le regole interpretative disattese e il percorso logico-giuridico erroneo seguito dal giudice di merito; una critica meramente assertiva del risultato interpretativo è inammissibile o comunque infondata.
- Ai fini dell'usucapione, il giudice può valorizzare come presupposto fattuale una convenzione nulla o comunque inefficace, ove da essa derivi una situazione di fatto qualificabile come possesso utile al decorso del termine ventennale.
- La corretta qualificazione del rapporto negoziale e l'accertamento del possesso sono temi distinti: una volta accertato in fatto il possesso, l'applicazione dell'art. 1158 c.c. segue come conseguenza giuridica.
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