Sentenza del 28/06/2016 n. 13301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato in un atto di compravendita immobiliare, aumentandolo da 980.000 euro a 1.605.000 euro sulla base di una stima dell'UTE allegata all'avviso, con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, sanzioni e interessi. La CTR aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo non adeguatamente dimostrato il maggior valore e ammettendo l'intervento del venditore. L'Agenzia ha impugnato la decisione per violazione delle norme sulla rettifica del valore, insufficiente motivazione e illegittima estensione degli effetti del giudizio al coobbligato venditore, il cui termine per impugnare era ormai scaduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l'avviso di rettifica fosse adeguatamente motivato mediante il richiamo alla stima UTE e che la contribuente non avesse fornito elementi concreti per dimostrare l'incongruità della pretesa fiscale, limitandosi a richiamare genericamente lo stato di ristrutturazione dell'immobile. Ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario tra venditore e acquirente: i rapporti processuali sono distinti e il venditore non può intervenire nel giudizio dell'acquirente per recuperare il termine di impugnazione ormai scaduto. Il quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
"valore venale in comune commercio"
Per determinare la base imponibile dell'imposta di registro sugli immobili, l'Ufficio può considerare trasferimenti relativi agli stessi beni o a beni analoghi, il reddito netto potenziale e ogni altro elemento di valutazione rilevante.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
L'avviso di rettifica deve indicare gli elementi utilizzati dall'Amministrazione per determinare il maggior valore; nel caso esaminato, tale onere è stato assolto mediante l'allegazione della stima UTE.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, commi 1 e 3
Nelle controversie in materia di imposta di registro non sussiste, per il solo vincolo di solidarietà, un litisconsorzio necessario tra venditore e acquirente. L'intervento del coobbligato non consente di riaprire un termine di impugnazione già scaduto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La contestazione di un atto della riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione vizi propri dell'atto impositivo ormai definitivo, salvo i limiti previsti dalla disciplina processuale.
La decisione richiama il principio dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la rettifica, mentre il contribuente che contesta il maggior valore deve offrire elementi concreti a sostegno del valore dichiarato o dell'infondatezza della stima.
Non è stato ritenuto applicabile il litisconsorzio necessario tra venditore e acquirente, poiché le rispettive posizioni derivano da rapporti obbligatori distinti, sebbene solidali.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato di un immobile sulla base di una stima tecnica, purché l'avviso esponga o alleghi gli elementi utilizzati per la valutazione.
- Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche, come il richiamo allo stato di ristrutturazione dell'immobile, ma deve produrre documentazione e argomentazioni concrete idonee a dimostrare l'incongruità del valore accertato.
- Venditore e acquirente, pur essendo coobbligati solidali per l'imposta di registro, mantengono posizioni processuali autonome: la sentenza resa nel giudizio di uno non riapre automaticamente il termine per impugnare dell'altro.
- L'intervento tardivo del coobbligato non può essere utilizzato per recuperare un termine di impugnazione già scaduto né per contestare indirettamente un avviso divenuto definitivo nei suoi confronti.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul valore dell'immobile: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione.
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