Sentenza del 28/06/2016 n. 13299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato la tassazione proporzionale della sentenza n. 160/2004 del Tribunale di Trani. Hanno sostenuto, in primo luogo, che la proprietà dei cinque appartamenti fosse già passata alla stipula, il 27/10/1970, del contratto di permuta di suolo contro immobili da costruire e che la sentenza avesse quindi natura meramente dichiarativa. In secondo luogo, hanno denunciato il mancato rispetto dei principi espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 9451/1994 e n. 11784/2003, relative a controversie tra le stesse parti. Infine, hanno contestato l’applicazione dell’imposta di registro anziché dell’IVA con imposta fissa, invocando la loro qualità di impresa costruttrice soggetto IVA.
La decisione
La Cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 22 aprile 2016 depositata il 28 giugno 2016, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il trasferimento rilevante ai fini tributari si fosse realizzato con la sentenza n. 160/2004 del Tribunale di Trani, notificata il 12/1/2007: solo con la consegna degli appartamenti si era adempiuta la prestazione relativa a beni futuri e la sentenza aveva espressamente efficacia traslativa. Non risultava inoltre pagata l’imposta né sul trasferimento né sulla permuta del 1970, mai registrata. Le precedenti pronunce invocate riguardavano la natura e il collegamento dei negozi di permuta, non la natura traslativa della sentenza oggetto del giudizio, e non erano decisive. È stata confermata anche l’esclusione dell’IVA: non era stata accertata la natura strumentale dei beni e la mancata emissione della fattura escludeva, nella fattispecie, l’assoggettamento all’IVA, rendendo legittima l’imposta di registro. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l’Agenzia intimata non si era costituita né aveva partecipato alla discussione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I
In ordine al primo motivo, non vi è dubbio che il trasferimento di proprietà ai fini del pagamento del tributo sia avvenuto con la pronuncia della sentenza avente efficacia traslativa e non con la stipula del contratto di permuta.
La sentenza che dispone il trasferimento della proprietà è tassata in base al suo effetto traslativo quando, considerate le pattuizioni e l’esecuzione della permuta, il trasferimento non risulta già perfezionato con il precedente contratto.
Codice civile, artt. 1552, 1555 e 1475
Le disposizioni erano invocate per sostenere che la permuta avesse già trasferito la proprietà, ma la Corte ha respinto la tesi nel caso concreto: la controprestazione riguardava appartamenti futuri e solo la loro consegna ha dato esecuzione alla prestazione prevista, mentre la sentenza ha prodotto l’effetto traslativo.
Codice di procedura civile, artt. 112, 113, 189, 345 e 360, nn. 3 e 5
Le norme processuali sono state richiamate dai ricorrenti per censurare la decisione d’appello e il trattamento della questione IVA. La Corte ha respinto i motivi cui erano collegate, senza ravvisare ragioni per cassare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle permute di cosa presente contro cosa futura, non è sufficiente guardare alla data del contratto: occorre ricostruire la volontà delle parti e verificare quando la prestazione relativa al bene futuro sia stata effettivamente eseguita. Se il trasferimento si realizza solo mediante una successiva pronuncia giudiziale con efficacia traslativa, la tassazione può riferirsi a tale pronuncia.
- Una sentenza che individua i beni e dispone espressamente il trasferimento non è meramente dichiarativa solo perché esisteva un precedente contratto: è decisiva la funzione concretamente svolta dalla pronuncia rispetto all’assetto negoziale e all’esecuzione delle prestazioni.
- Pronunce precedenti tra le stesse parti non vincolano automaticamente il giudice su una questione diversa: occorre verificare che riguardino proprio il medesimo rapporto e la stessa questione giuridica, non soltanto contratti collegati o aspetti negoziali affini.
- La qualità di soggetto IVA o di impresa costruttrice, da sola, non basta a dimostrare che l’operazione sia assoggettata a IVA. Rilevano la natura dei beni e dell’operazione e gli adempimenti fiscali concretamente documentati, inclusa l’emissione della fattura; in mancanza, può trovare applicazione l’imposta di registro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13294 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13295 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13297 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13300 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13302 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13303 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →