Sentenza del 28/06/2016 n. 13300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato la tassazione proporzionale di registro, ipotecaria e catastale applicata alla sentenza del Tribunale di Trani n. 160/2004, notificata il 12 gennaio 2007. Sosteneva che la proprietà degli appartamenti si fosse trasferita già in forza della permuta del 27 ottobre 1970, avente a oggetto il suolo in cambio di appartamenti da costruire, e che la sentenza avesse quindi natura meramente dichiarativa. Denunciava inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia sulle eccezioni di pagamento e prescrizione o decadenza del potere impositivo e mancata considerazione della condanna agli oneri condominiali, che a suo avviso confermava la proprietà già acquisita.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 22 aprile 2016 depositata il 28 giugno 2016, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la permuta riguardasse una controprestazione costituita da cosa futura: soltanto con l’individuazione e la consegna dei cinque appartamenti tale controprestazione fu adempiuta e si produsse il trasferimento, disposto con efficacia traslativa dalla sentenza n. 160/2004. I motivi sulla natura della sentenza e sui vizi motivazionali sono stati giudicati infondati; anche la censura sulla mancata pronuncia circa la prescrizione è stata respinta, poiché la CTR aveva motivato sull’atto del 1970 e implicitamente ritenuto irrilevante l’eccezione nel giudizio. Le doglianze relative agli oneri condominiali non sono state ritenute decisive, non essendo noti i motivi e gli accordi intervenuti tra le parti. L.G.M.R. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro complessivi, oltre spese accessorie e forfetarie.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, Tariffa, Parte I
In ordine al primo motivo,in particolare, non vi è dubbio che il trasferimento di proprietà ai fini del pagamento del tributo sia avvenuto con la pronuncia della sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 con cui il Tribunale civile di Trani trasferiva alla L. il diritto di proprietà delle cinque porzioni immobiliari, avente efficacia traslativa e non con la stipula in data 27/10/1970 del contratto di permuta di cosa presente (il suolo) con cosa futura (gli appartamenti).
La sentenza giudiziale che trasferisce la proprietà degli immobili, quando ha effettiva efficacia traslativa, è assoggettata alla tassazione proporzionale prevista per gli atti traslativi; non è sufficiente che in precedenza fosse stato stipulato un contratto di permuta se il trasferimento degli appartamenti non si era ancora perfezionato.
Codice civile, artt. 1348 e 1472
Infatti nella fattispecie solo con la individuazione e consegna dei cinque appartamenti è stata adempiuta la controprestazione prevista dalle parti all'atto della stipula del contratto di permuta consistente nella consegna di cosa futura.
Nel caso esaminato, la permuta di suolo contro appartamenti da costruire non aveva trasferito immediatamente alla compratrice la proprietà delle unità future: il trasferimento si è realizzato quando gli appartamenti sono stati individuati e consegnati, secondo l’assetto negoziale ricostruito dai giudici di merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Il settimo motivo è del pari infondato in quanto la CTR ha diffusamente spiegato e motivato anche in ordine all'atto di permuta del 1970 motivando così implicitamente l'irrilevanza ai fini del presente giudizio dell'eccezione di prescrizione del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza rispondere separatamente all’eccezione, la risolve implicitamente attraverso una motivazione che ne chiarisce l’irrilevanza per la controversia.
Massime di principio
- Nelle permute aventi a oggetto beni futuri, occorre verificare il contenuto concreto dell’accordo e quando il bene futuro sia stato individuato e consegnato: la sola stipula del contratto non dimostra necessariamente che la proprietà si sia già trasferita.
- Se una sentenza dispone il trasferimento della proprietà perché questo non si era ancora perfezionato in base al precedente contratto, essa può avere natura traslativa e scontare l’imposta prevista per gli atti di trasferimento; la qualificazione dipende dagli effetti effettivi della decisione, non dal nome dato alla domanda.
- La motivazione complessiva della sentenza può comportare il rigetto di un’eccezione anche implicitamente, senza una pronuncia distinta su ciascuna argomentazione, purché sia comprensibile perché la questione è stata considerata irrilevante.
- Elementi relativi a rapporti economici tra le parti, come l’addebito di oneri condominiali riferiti a periodi anteriori alla sentenza, non determinano da soli la natura dichiarativa o traslativa del provvedimento fiscale, se non sono chiariti gli accordi e le ragioni alla base di tali addebiti.
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