Sentenza del 09/07/2018 n. 2835 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sentenza - Motivazione - Cause di nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza enuncia il principio secondo cui una motivazione sintetica o incompleta non comporta automaticamente la nullità. La nullità sussiste solo se la motivazione è talmente carente da impedire di comprendere quali questioni siano state decise e per quali ragioni. Nel testo fornito non è indicato l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia proposto o resistito al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la nullità della sentenza per omessa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti, oppure per mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto. La nullità ricorre soltanto quando tali carenze rendano impossibile individuare il thema decidendum, cioè l'oggetto della controversia, e le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Il principio è applicabile anche al processo tributario disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 1992.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti nell'ambito tributario, quale garanzia di conoscibilità delle ragioni della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La violazione determina nullità solo quando la motivazione sia in concreto inesistente o incomprensibile al punto da impedire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Consente una motivazione concisa, purché siano comunque comprensibili le ragioni della decisione e il collegamento tra fatti, norme applicate e dispositivo.
Decreto legislativo n. 546/1992
Il principio sulla sufficienza della motivazione e sui limiti della nullità è ritenuto applicabile anche al nuovo rito tributario.
Massime di principio
- La mera brevità della motivazione non rende automaticamente nulla una sentenza: ciò che rileva è la sua comprensibilità.
- La nullità può essere riconosciuta quando non sia possibile individuare l'oggetto della controversia, le questioni esaminate o le ragioni essenziali che hanno condotto al dispositivo.
- Una motivazione per relationem o sintetica può essere valida se consente di ricostruire il ragionamento del giudice e di comprendere perché la domanda sia stata accolta o respinta.
- Nel processo tributario, per contestare efficacemente la motivazione occorre dimostrare una carenza concreta e decisiva, non limitarsi a lamentare l'assenza di una trattazione ampia o dettagliata.
- L'invalidità va distinta dalla semplice motivazione insufficiente sotto il profilo persuasivo: una decisione può essere discutibile o non condivisibile senza essere formalmente nulla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →