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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 2835 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sentenza - Motivazione - Cause di nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza enuncia il principio secondo cui una motivazione sintetica o incompleta non comporta automaticamente la nullità. La nullità sussiste solo se la motivazione è talmente carente da impedire di comprendere quali questioni siano state decise e per quali ragioni. Nel testo fornito non è indicato l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia proposto o resistito al ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la nullità della sentenza per omessa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti, oppure per mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto. La nullità ricorre soltanto quando tali carenze rendano impossibile individuare il thema decidendum, cioè l'oggetto della controversia, e le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Il principio è applicabile anche al processo tributario disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000

    La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti nell'ambito tributario, quale garanzia di conoscibilità delle ragioni della decisione.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La violazione determina nullità solo quando la motivazione sia in concreto inesistente o incomprensibile al punto da impedire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Consente una motivazione concisa, purché siano comunque comprensibili le ragioni della decisione e il collegamento tra fatti, norme applicate e dispositivo.

  • Decreto legislativo n. 546/1992

    Il principio sulla sufficienza della motivazione e sui limiti della nullità è ritenuto applicabile anche al nuovo rito tributario.

Massime di principio

  • La mera brevità della motivazione non rende automaticamente nulla una sentenza: ciò che rileva è la sua comprensibilità.
  • La nullità può essere riconosciuta quando non sia possibile individuare l'oggetto della controversia, le questioni esaminate o le ragioni essenziali che hanno condotto al dispositivo.
  • Una motivazione per relationem o sintetica può essere valida se consente di ricostruire il ragionamento del giudice e di comprendere perché la domanda sia stata accolta o respinta.
  • Nel processo tributario, per contestare efficacemente la motivazione occorre dimostrare una carenza concreta e decisiva, non limitarsi a lamentare l'assenza di una trattazione ampia o dettagliata.
  • L'invalidità va distinta dalla semplice motivazione insufficiente sotto il profilo persuasivo: una decisione può essere discutibile o non condivisibile senza essere formalmente nulla.

Testo integrale

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