Cassazione Civile, Ordinanza n. 32347/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di un ipermercato di Torino, collocati in CIGS a zero ore per crisi aziendale, hanno agito per ottenere l'accertamento che l'operazione del 20.11.2020 non riguardasse un mero ramo d'azienda ma l'intera azienda o comunque un complesso aziendale tale da comportare la prosecuzione ex lege dei loro rapporti di lavoro con la società subentrante. In concreto, hanno dedotto che la cedente aveva trasferito a una società del gruppo CONAD il punto vendita di corso Romania n. 460 e che, contestualmente, la stessa era stato affittato a un'altra società del gruppo, con l'assunzione solo di parte del personale; hanno quindi chiesto la declaratoria di prosecuzione dei rapporti di lavoro alle medesime condizioni economiche e normative, oltre alle differenze retributive maturate. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. per interpretazione troppo formalistica del requisito della preesistenza del ramo d'azienda; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria/insufficiente sulla diversa qualificazione delle operazioni societarie; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. e delle norme sui licenziamenti collettivi, assumendo che l'operazione fosse coerente con la salvaguardia dell'occupazione e con una lettura costituzionalmente orientata della norma; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di prove sulle ulteriori operazioni e sui criteri di scelta del personale trasferito; 5) violazione dell'art. 2112 c.c. per non avere la Corte dichiarato la nullità/inefficacia del trasferimento dopo aver escluso l'esistenza del ramo d'azienda. Nel corso del giudizio di legittimità le ricorrenti hanno rinunciato al quinto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il quinto motivo a seguito di rinuncia; ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ragione della "doppia conforme"; ha giudicato infondate le doglianze sulla motivazione e sulla violazione dell'art. 2112 c.c. Ha confermato l'accertamento di merito secondo cui l'operazione del 20.11.2020 non integrava un trasferimento di ramo d'azienda, bensì il trasferimento dell'intero punto vendita/azienda, con sostanziale elusione della disciplina imperativa di tutela dei lavoratori e dei licenziamenti collettivi. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
la norma tutela i lavoratori coinvolti nelle vicende circolatorie dell'azienda; per stabilire se vi sia trasferimento di ramo d'azienda occorre verificare in fatto l'identità dell'entità economica ceduta, considerando il complesso delle circostanze concrete (tipo di impresa, elementi materiali e immateriali, personale riassunto, similitudine dell'attività).
la dedotta violazione del tentativo di conciliazione non è stata ritenuta decisiva, anche perché la relativa irregolarità non è sanzionata a pena di nullità nel caso esaminato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione sussiste solo in caso di obiettiva carenza del criterio logico della decisione; non ricorre quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è censurabile solo il vizio di sussunzione, ossia l'applicazione di una norma a una fattispecie diversa da quella accertata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente o mancante è denunciabile solo quando la sentenza non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
la rinuncia al quinto motivo depositata con memoria ha determinato il venir meno dell'interesse su quel motivo.
richiamata come disciplina dei licenziamenti collettivi che non può essere aggirata tramite operazioni societarie elusive.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
utilizzato come parametro per ritenere congrua la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda o di ramo, la verifica della preesistenza e dell'autonomia funzionale dell'entità ceduta è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa lettura delle prove.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., l'identità dell'entità economica trasferita va accertata considerando tutte le circostanze concrete dell'operazione, senza fermarsi alla qualificazione formale data dalle parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, le censure di merito veicolate come omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Un'operazione societaria non può essere utilizzata per eludere la tutela legale dei lavoratori né per aggirare la disciplina dei licenziamenti collettivi mediante artificiose scomposizioni dell'assetto produttivo.
- La motivazione è viziata solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile la valutazione compiuta.
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