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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23939/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzandi, che aveva frequentato corsi di specializzazione in epoche anteriori all'applicazione del nuovo regime economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999, ha chiesto il risarcimento del danno per la pretesa inadeguatezza della remunerazione percepita durante la formazione specialistica. I ricorrenti hanno sostenuto che le direttive europee in materia imponevano allo Stato non solo di prevedere un trattamento economico, ma di mantenerlo nel tempo adeguato rispetto al costo della vita e ai livelli retributivi del personale medico dipendente, con conseguente responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento delle direttive e per mancata indicizzazione della borsa di studio. Hanno inoltre lamentato che il blocco degli aumenti derivanti dal tasso di inflazione programmata e dalla rideterminazione triennale previsto dalla normativa interna fosse illegittimo, chiedendo il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato se la remunerazione fosse stata rivalutata. Con il primo motivo hanno dedotto violazione delle norme e dei principi sul risarcimento da mancato recepimento delle direttive, sostenendo che la direttiva 93/16/CEE avesse contenuto innovativo e che lo Stato fosse inadempiente anche prima del recepimento del d.lgs. n. 368/1999. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata riconoscibilità dell'adeguamento annuale all'inflazione e della rideterminazione triennale, richiamando giurisprudenza precedente e sostenendo che il blocco normativo non fosse applicabile alle loro borse di studio. Hanno chiesto anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE su due quesiti relativi alla persistenza nel tempo dell'obbligo di adeguatezza della remunerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto che le questioni prospettate fossero già state risolte in modo consolidato dalla propria giurisprudenza, secondo cui la direttiva 93/16/CEE non introduceva un nuovo obbligo quanto alla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina previgente e il trattamento economico dei medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 restava regolato dal d.lgs. n. 257/1991, senza diritto agli incrementi invocati. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando profili nuovi idonei a giustificarlo. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha introdotto un trattamento economico per i medici specializzandi, ma il suo meccanismo di adeguamento non fonda un diritto all'ulteriore rivalutazione pretesa nei periodi indicati; resta la disciplina di base per gli iscritti prima del 2006-2007.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46

    ha previsto un nuovo trattamento economico per i medici in formazione specialistica, applicabile però solo per effetto dei differimenti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

  • d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    ha esteso la sospensione delle disposizioni che introducevano il contratto di formazione-lavoro.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha stabilito la decorrenza del trattamento economico per gli specializzandi dall'anno accademico 2006-2007.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le questioni sono già state decise in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'appello.

  • direttiva 75/362/CEE

    rientra nel quadro delle direttive in materia di formazione dei medici specialisti, ma non fonda, nella lettura della Corte, il diritto all'adeguamento ulteriore richiesto.

  • direttiva 75/363/CEE

    come la precedente, è stata attuata dal legislatore interno senza che ne derivi il preteso obbligo di rivalutazione continua della remunerazione.

  • direttiva 82/76/CEE

    è stata attuata in ritardo, ma la Corte non riconosce un diritto ulteriore alla maggiorazione rivendicata.

  • direttiva 93/16/CEE

    non ha contenuto innovativo, per quanto qui rileva, rispetto alla misura della remunerazione degli specializzandi.

  • direttiva 05/36/CE

    non incide sulla soluzione delle domande risarcitorie formulate dagli specializzandi per i periodi anteriori alla sua applicazione.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con il diritto UE, ma non valorizzato dalla Corte per fondare il diritto azionato.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione conforme, senza esito favorevole.

  • art. 5 e art. 189 Trattato CEE

    invocati per l'obbligo di leale cooperazione e di risultato nell'attuazione delle direttive, ma non ritenuti decisivi ai fini del diritto al maggior trattamento economico.

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, la direttiva europea sulla formazione non attribuisce, di per sé, un diritto a rivalutare nel tempo la misura della remunerazione già stabilita dal legislatore nazionale, se la giurisprudenza consolidata ha escluso un diverso contenuto innovativo della direttiva successiva rispetto alle precedenti.
  • Quando una questione di diritto è già stata risolta in modo costante dalla Corte di cassazione, il ricorso che la ripropone in termini sostanzialmente identici può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • Il blocco degli incrementi legati al costo della vita, se inserito in una manovra generale di contenimento della spesa pubblica e applicato agli emolumenti pubblici in senso lato, non è di per sé irragionevole e può operare anche sulle borse di studio dei medici specializzandi nei limiti temporalmente previsti dalla normativa interna.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la risposta alle questioni di diritto dell'Unione è già fornita da un orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale e non emergono profili nuovi o dubbi interpretativi effettivi.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima della decorrenza fissata dal legislatore per il nuovo regime economico, continua ad applicarsi la disciplina previgente sia sul piano ordinamentale sia su quello economico.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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