Cassazione Civile, Ordinanza n. 13128/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, era emerso che una società italiana aveva distribuito dividendi alla propria controllante danese e si era avvalsa dell'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio contestava che, al momento del pagamento dei dividendi, non fosse ancora disponibile la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale danese, emessa solo successivamente. Per questo emetteva avviso di accertamento per il recupero delle ritenute non operate, con interessi e sanzioni, e separato atto sanzionatorio. In primo grado gli atti venivano annullati per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. In appello la CTR confermava l'annullamento ma con diversa motivazione, ritenendo che la società avesse comunque i requisiti sostanziali per l'esenzione e che il ritardo nella certificazione fosse solo formale, inoltre valorizzando i principi di collaborazione e buona fede. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la tardiva acquisizione della certificazione impedisse l'esenzione; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, lamentando che la CTR avesse deciso sulla base di valutazioni di equità e non di diritto. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, censurando la parte della decisione che aveva ritenuto giustificata l'emissione degli atti prima del termine dilatorio di 60 giorni per l'imminente scadenza dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla tardiva produzione della certificazione dell'autorità fiscale estera, affermando che tale documento è un requisito formale posto nell'interesse della società figlia e non incide sul diritto all'esenzione quando risultino integrati i presupposti sostanziali dell'art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973. Ha inoltre escluso che la CTR avesse fatto indebito ricorso all'equità, osservando che la censura dell'Ufficio investiva effettivamente quella ratio. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La certificazione dell'autorità fiscale straniera richiesta dal comma 2 ha natura formale e la sua tardiva acquisizione non pregiudica l'esenzione da ritenuta sui dividendi se risultano già sussistenti i requisiti sostanziali previsti dalla norma e dalla Direttiva Madre-Figlia.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il motivo incidentale mirava a escludere che l'imminente scadenza dei termini di accertamento integri, di per sé, un caso di particolare urgenza idoneo a derogare al termine dilatorio; tuttavia tale motivo è rimasto assorbito.
Nel processo tributario il giudice deve decidere secondo diritto e non può fondare la decisione su mere valutazioni di equità.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma di coordinamento del processo tributario con le regole del codice di procedura civile, in relazione al divieto di decisioni equitative.
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dall'Agenzia a sostegno del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dall'Agenzia in relazione ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario e la collaborazione tra amministrazione e contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 2 della Direttiva Madre-Figlia
La norma unionale è richiamata come fonte sostanziale dei requisiti per l'esenzione sui dividendi infragruppo, recepita dall'art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Nel regime di esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo, la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera può avere funzione meramente formale: se i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina unionale e nazionale risultano comunque integrati, la sua tardiva acquisizione non fa venir meno il beneficio fiscale.
- La legittimità del regime agevolativo va verificata con riguardo alla sussistenza dei presupposti sostanziali al momento del pagamento, mentre l'assenza o il ritardo del documento formale rileva solo se incide sull'effettiva verifica di tali presupposti.
- Nel processo tributario il giudice non può decidere sulla base di ragioni di mera equità; ogni statuizione deve essere ancorata a norme e principi giuridici, anche quando valorizzi collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente.
- Una sentenza non è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare quando il ricorso investe effettivamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione, anche se il ricorrente contesta la qualificazione giuridica data dal giudice di merito a una valutazione che ritiene equitativa.
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