Cassazione Civile, Ordinanza n. 21339/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per riprese T.O.S.A.P. relative all'anno 2014. La contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado; in appello, riuniti i gravami di entrambe le parti, la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della società, annullando le sanzioni sia per l'omessa denuncia sia per l'omesso versamento dell'imposta. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs. 507/1993 in tema di omessa denuncia; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 in tema di omesso versamento. La Suprema Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo non specifico e non chiaro: non era indicato con precisione quale vizio ex art. 360 c.p.c. si intendesse dedurre, e il ricorso risultava costruito con una parte argomentativa indistinta seguita da una sintetica enunciazione finale dei vizi, oltre a un richiamo finale a una presunta carenza di motivazione non coerente con le rubriche di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto violati i requisiti di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione, richiesti dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., perché i motivi non erano immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c. e non sviluppavano in modo analitico le ragioni della censura. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'omessa denuncia T.O.S.A.P.; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'omesso versamento; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve ricondurre in modo immediato e inequivocabile le censure a uno dei motivi tassativi di impugnazione previsti dalla norma.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il principio di specificità richiede per ciascun motivo l'indicazione della rubrica, l'esposizione puntuale delle ragioni di censura e l'analitica precisazione degli argomenti che giustificano la cassazione; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore, con regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, chiare e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; una formulazione confusa o promiscuamente argomentata rende il motivo inammissibile.
- Il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c. impone che per ciascun motivo siano distintamente indicati la rubrica, le ragioni della censura e il collegamento critico con la decisione impugnata; non basta un'esposizione difensiva generica seguita da sintesi finale dei vizi lamentati.
- Se la rubrica del motivo denuncia violazione di legge ma nello sviluppo si lamenta in realtà un difetto di motivazione, la censura risulta incoerente e non soddisfa gli oneri di chiarezza richiesti per il giudizio di legittimità.
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