Cassazione Civile, Ordinanza n. 05821/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per l'IMU relativa all'annualità 2012 su immobili di proprietà del Ministero della Difesa, già adibiti ad alloggi di servizio per il personale militare ma, secondo quanto riportato, dal 2011 destinati alla difesa nazionale. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello del Ministero e ritenendo illegittimo l'accertamento, sul presupposto che gli immobili, in quanto infrastrutture militari, beneficiassero sempre dell'esenzione IMU ex art. 9 d.lgs. 23/2011, salvo concessione a privati per esigenze preminenti di carattere privato. Il Comune ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione non poteva operare automaticamente per il solo fatto della proprietà ministeriale o della qualificazione come infrastruttura militare, essendo invece necessaria la concreta e immediata utilizzazione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività istituzionale; nel caso concreto, gli immobili risultavano inutilizzati, circostanza non contestata e ammessa dallo stesso Ministero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e che gli immobili di proprietà del Ministero della Difesa destinati ad alloggi di servizio, quando effettivamente utilizzati per i militari in servizio e i loro familiari, sono soggetti alla normale tassazione ICI/IMU. Ha quindi chiarito che l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali richiede una utilizzazione diretta e immediata per la finalità d'istituto, incompatibile con l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale di terzi. Poiché la CTR si era discostata da tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
L'esenzione IMU non opera in modo automatico per i soli immobili appartenenti al Ministero della Difesa; occorre verificare la concreta destinazione esclusiva ai compiti istituzionali e la utilizzazione diretta e immediata del bene.
La parte che invoca l'esenzione deve dimostrarne i presupposti; non può essere invertito o eluso il riparto dell'onere probatorio mediante una presunzione generalizzata di esenzione.
La qualificazione di infrastruttura militare non comporta di per sé l'esenzione tributaria automatica se manca la concreta utilizzazione istituzionale del bene.
art. 7, comma 1, lett. a),
L'esenzione presuppone che gli immobili posseduti dallo Stato siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, cioè impiegati in modo diretto e immediato per la finalità pubblica.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni tributarie devono essere interpretate in senso letterale e restrittivo, poiché hanno carattere eccezionale.
- Per beneficiare dell'esenzione per immobili pubblici è necessario che il bene sia concretamente e direttamente impiegato per il compito istituzionale dell'ente, non essendo sufficiente una destinazione solo astrattamente riconducibile alla funzione pubblica.
- La mera appartenenza dell'immobile a un'amministrazione pubblica o la sua qualificazione normativa come infrastruttura militare non bastano a escludere l'imposizione se il bene è inutilizzato o concesso a terzi per godimento privato.
- L'esenzione tributaria non opera automaticamente e la prova dei relativi presupposti va fornita da chi la invoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05806/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →