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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22360/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di una società concessionaria autostradale, addetto a turni continui e avvicendati, volto a ottenere l'indennità per turno spezzato prevista dall'art. 43, lett. b), del c.c.n.l. Concessionari Autostrade e Trafori per i giorni in cui, svolgendo mansioni di supporto logistico all'esazione, era stato assegnato a prestazione giornaliera in due soluzioni. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto e condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2014-2018. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 43, lett. b), del c.c.n.l. Sosteneva che: (i) per definire il turno spezzato occorreva riferirsi all'art. 9 del c.c.n.l., che parlava di intervallo variabile da un'ora e mezza a tre ore, mentre nel caso concreto l'intervallo era di un'ora sola, sicché non si sarebbe in presenza di turno spezzato; (ii) dalla lettura congiunta degli artt. 43 e 9 non sarebbe comunque spettata l'indennità quando il lavoratore era adibito a mansioni di supporto logistico, perché in tali casi l'orario della nuova mansione assorbiva quello ordinario; (iii) la ratio della previsione sarebbe quella di compensare solo un disagio eccezionale connesso a un intervallo particolarmente lungo tra le due soluzioni della prestazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l'interpretazione proposta dalla società e dando continuità a un precedente di legittimità già formatosi sulla medesima fattispecie (Cass. n. 23689/2023). Ha affermato che l'art. 9 del c.c.n.l., relativo all'orario di lavoro dei capi casello/capi stazione, non incide sull'ambito applicativo dell'art. 43, lett. b), che disciplina invece una diversa materia e prevede presupposti autonomi per il riconoscimento dell'indennità di turno spezzato a favore del personale addetto a turni continui e avvicendati, quale l'esattore. Ha inoltre osservato che la clausola dell'art. 43, lett. b), non introduce limiti cronologici alla durata dell'intervallo tra le due soluzioni della giornata lavorativa, essendo sufficiente la prestazione in due soluzioni; la diversa tesi della ricorrente condurrebbe a conclusioni paradossali e non coerenti con il testo contrattuale. È stata quindi confermata la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, lett. b), c.c.n.l. Concessionari Autostrade e Trafori

    La disposizione tutela il disagio del lavoratore addetto a turni continui e avvicendati quando, per esigenze di servizio, effettua il turno giornaliero in due soluzioni; non richiede un intervallo minimo o massimo predeterminato, salvo il caso espressamente regolato dei quattro ore per l'aumento dell'indennità.

  • art. 9 c.c.n.l. Concessionari Autostrade e Trafori

    orario spezzato con intervallo variabile da un'ora e mezza a tre

    Norma distinta e autonoma rispetto all'art. 43, lett. b), riferita all'orario di lavoro di specifiche figure (capo casello/capo stazione); non è utilizzabile per limitare l'ambito applicativo dell'indennità di turno spezzato prevista dall'altra clausola.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio di interpretazione della clausola collettiva, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale e sistematica data dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella interpretazione della contrattazione collettiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione del precedente conforme di legittimità.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità nel caso concreto, poiché la decisione è stata resa per ragioni non conformi alla proposta di definizione accelerata.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva occorre distinguere le clausole che regolano materie diverse e destinatari diversi: una disposizione sull'orario di lavoro non può essere automaticamente utilizzata per restringere una clausola autonoma che prevede un'indennità retributiva.
  • Quando il testo contrattuale riconosce un'indennità per la prestazione giornaliera svolta in due soluzioni, senza indicare limiti cronologici dell'intervallo, non è consentito introdurre per via interpretativa requisiti temporali non previsti dalle parti collettive.
  • La ratio di un istituto indennitario volto a compensare il disagio del turno spezzato deve essere ricostruita dal tenore letterale della clausola e dal suo ambito soggettivo di applicazione, evitando interpretazioni che rendano incoerente o paradossale la disciplina pattizia.
  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione del contratto collettivo è infondata quando la lettura della Corte territoriale risulta coerente con il dato testuale, con la distinzione sistematica tra le norme e con un precedente conforme già consolidato sulla medesima fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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