Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26424/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio ha convenuto alcuni condomini deducendo che, nella primavera del 2005, essi avevano sostituito una tenda in tessuto, esistente a copertura della veranda, con una tettoia in legno, in violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale. Ha chiesto la condanna alla demolizione della tettoia e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il condominio ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 167 c.p.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che i convenuti non avevano contestato né l'efficacia del regolamento nei loro confronti né la violazione delle disposizioni amministrative relative al titolo edilizio e paesaggistico; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., per avere la Corte d'appello interpretato l'art. 13 del regolamento in modo contrario al suo tenore letterale; 3) nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di un documento e di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato le critiche del consulente di parte alla consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il principio di non contestazione riguarda i fatti posti a fondamento della domanda e non i profili giuridici o l'interpretazione di una clausola del regolamento condominiale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva interpretato l'art. 13 del regolamento in contrasto con il suo testo, poiché la clausola non solo vietava modifiche idonee a compromettere stabilità, estetica e omogeneità del villaggio, ma imponeva anche l'uniformità del tipo e dei colori di ombrelloni e tende delle terrazze secondo la scelta della direzione dei lavori. L'accoglimento del secondo motivo ha reso assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi della domanda e non si estende ai profili giuridici, né all'interpretazione di clausole del regolamento condominiale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È parametro idoneo a censurare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 c.c.

    La loro violazione è configurabile quando il giudice si discosti dal testo letterale e dal complessivo significato della clausola regolamentare, trascurando una previsione espressa rilevante per la decisione.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la sentenza impugnata non ne fa applicazione e la Corte di cassazione non vi fonda la decisione.

  • L. n. 308/2004

    Richiamata nel motivo di ricorso, ma non incide sulla ratio decidendi della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati a fondamento della domanda e non libera la parte dall'onere di provare i fatti controversi; non opera, invece, sui profili di diritto o sull'interpretazione di un regolamento condominiale.
  • La violazione delle norme di ermeneutica contrattuale è denunciabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca alla clausola un significato incompatibile con il suo tenore letterale o ometta di considerare una previsione testuale decisiva.
  • In presenza di un regolamento condominiale che disciplini specificamente le modifiche consentite o vietate alle unità immobiliari e alle pertinenze, il giudice deve interpretarne le clausole considerando il testo complessivo e tutte le previsioni rilevanti, senza trascurare disposizioni speciali rispetto a quelle generali.
  • L'accoglimento del motivo che censura l'erronea interpretazione della clausola regolamentare rende assorbiti gli ulteriori motivi che dipendano dalla medesima ratio decisoria.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.