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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24620/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 7.4.2011-31.12.2011, nel quale la società aveva indicato come ragione giustificativa un incremento straordinario dei voli nel settore Boeing 767, asseritamente determinato da un aumento medio dell'attività di volo e dal ritardo del programma di phase out dell'aeromobile. Il tribunale aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto, con conseguente conversione del rapporto e condanna alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo la causale priva della necessaria specificità e non provata sotto il profilo dell'effettivo incremento dell'organico e della necessità di personale aggiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1362 c.c., dell'art. 421 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valutato la specificità della clausola; violazione e falsa applicazione delle medesime norme in relazione alla ritenuta inidoneità della documentazione e delle prove offerte e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, sotto la veste formale della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di contratto a termine, le ragioni giustificatrici devono essere specificate in modo sufficientemente particolareggiato da consentire il controllo di effettività; non basta una causale generica o astratta, e il ricorrente che contesti il diniego di mezzi istruttori deve indicare specificamente le prove richieste e dimostrarne la decisività, onere non assolto nel caso concreto. Sono state poste le spese a carico della società ricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 D.lgs. n. 368/2001

    Impose l'onere di specificare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive del termine, che devono essere sufficientemente dettagliate da consentire la conoscenza della loro effettiva portata e il controllo di effettività.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulle ragioni giustificative del termine e della prova dei fatti allegati.

  • art. 1362 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha considerato la censura sostanzialmente volta a una nuova valutazione del merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro, ma senza che emergesse un vizio scrutinabile nei termini prospettati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali, attribuisce valore di prova legale a elementi non tali o inverte l'onere probatorio; tali ipotesi non ricorrevano.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, che però sono stati ritenuti inammissibili perché diretti al riesame del merito.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a tempo determinato la causale giustificativa deve essere specifica, concreta e sufficientemente dettagliata, così da consentire il controllo giudiziale dell'effettività delle ragioni addotte.
  • La contestazione in cassazione della valutazione di specificità della causale o della idoneità delle prove non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; se così formulata, la doglianza è inammissibile.
  • Quando si censura il mancato ingresso di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare in modo puntuale le prove richieste, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrarne la decisività rispetto all'esito della lite.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate di uso di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o inversione dell'onere della prova; non basta dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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