Cassazione Civile, Ordinanza n. 24620/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 7.4.2011-31.12.2011, nel quale la società aveva indicato come ragione giustificativa un incremento straordinario dei voli nel settore Boeing 767, asseritamente determinato da un aumento medio dell'attività di volo e dal ritardo del programma di phase out dell'aeromobile. Il tribunale aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto, con conseguente conversione del rapporto e condanna alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a tre mensilità; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo la causale priva della necessaria specificità e non provata sotto il profilo dell'effettivo incremento dell'organico e della necessità di personale aggiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1362 c.c., dell'art. 421 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valutato la specificità della clausola; violazione e falsa applicazione delle medesime norme in relazione alla ritenuta inidoneità della documentazione e delle prove offerte e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, sotto la veste formale della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di contratto a termine, le ragioni giustificatrici devono essere specificate in modo sufficientemente particolareggiato da consentire il controllo di effettività; non basta una causale generica o astratta, e il ricorrente che contesti il diniego di mezzi istruttori deve indicare specificamente le prove richieste e dimostrarne la decisività, onere non assolto nel caso concreto. Sono state poste le spese a carico della società ricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Impose l'onere di specificare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive del termine, che devono essere sufficientemente dettagliate da consentire la conoscenza della loro effettiva portata e il controllo di effettività.
Richiamato ai fini della ripartizione dell'onere della prova sulle ragioni giustificative del termine e della prova dei fatti allegati.
Evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha considerato la censura sostanzialmente volta a una nuova valutazione del merito.
Richiamato nel ricorso in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro, ma senza che emergesse un vizio scrutinabile nei termini prospettati.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali, attribuisce valore di prova legale a elementi non tali o inverte l'onere probatorio; tali ipotesi non ricorrevano.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, che però sono stati ritenuti inammissibili perché diretti al riesame del merito.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo determinato la causale giustificativa deve essere specifica, concreta e sufficientemente dettagliata, così da consentire il controllo giudiziale dell'effettività delle ragioni addotte.
- La contestazione in cassazione della valutazione di specificità della causale o della idoneità delle prove non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; se così formulata, la doglianza è inammissibile.
- Quando si censura il mancato ingresso di mezzi istruttori, il ricorrente deve indicare in modo puntuale le prove richieste, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrarne la decisività rispetto all'esito della lite.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate di uso di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o inversione dell'onere della prova; non basta dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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