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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27566/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

Più comproprietari di un terreno sito in Sulmona, rappresentati in giudizio da uno di loro, convennero il proprietario del fondo attiguo per ottenere l’accertamento dell’esatto confine, l’apposizione dei termini e la rimozione degli ingombri collocati sulla linea di confine. Il convenuto contestò la domanda e chiese in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della porzione occupata. Il Tribunale di Sulmona respinse la domanda principale e accolse la riconvenzionale; la Corte d’appello dell’Aquila confermò la decisione. Ritenne che la partecipazione del convenuto a un sopralluogo tecnico del 4 luglio 2009, nel quale furono apposti picchetti, non costituisse rinuncia tacita all’usucapione e che, comunque, l’usucapione si fosse già compiuta, essendo pacifico che la porzione era stata recintata con blocchi di cemento nel 1987. Escluse inoltre che le comunicazioni di messa in mora o diffida degli appellanti interrompessero il termine utile per usucapire. Con tre motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2733 e 2937 c.c., sostenendo che la partecipazione al sopralluogo e la sottoscrizione del relativo verbale fossero incompatibili con la volontà di avvalersi dell’usucapione; 2) violazione dell’art. 1158 c.c., richiamando in termini generali i caratteri che dovrebbe avere il possesso utile all’usucapione; 3) violazione degli artt. 1217 e 2943 c.c., contestando che le messe in mora e le diffide fossero inidonee a interrompere il termine. Il resistente non ha svolto difese in cassazione. Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: oltre a sollecitare una diversa valutazione dei fatti sulla pretesa rinuncia tacita, non censurava l’autonoma ratio della sentenza d’appello secondo cui, già prima del sopralluogo del 2009, era decorso il ventennio dall’inizio del possesso manifestato con la recinzione del 1987. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché esponeva considerazioni astratte sull’usucapione senza indicare quali specifiche statuizioni della sentenza avessero violato l’art. 1158 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: gli atti di messa in mora idonei a interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione non interrompono il termine per usucapire, non essendo sufficiente a tal fine una contestazione che non incida sul potere di fatto esercitato dal possessore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente è stato condannato a versare € 2.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che la partecipazione di Achille Centofanti al sopralluogo del luglio 2009 non costituisse rinunzia tacita all’usucapione; ma ha rilevato, al contempo, che costui aveva comunque già usucapito la porzione di terreno, essendo decorsi più di venti anni dal momento in cui lo aveva recintato, ponendo in essere una condotta significativa del suo intento di comportarsi come proprietario.

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione al valore della partecipazione al sopralluogo e della sottoscrizione del verbale, ma la Corte non ne ha sviluppato una distinta interpretazione: ha dichiarato inammissibile la censura perché non superava l’autonoma ragione della maturata usucapione e chiedeva una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 2937 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che la partecipazione di Achille Centofanti al sopralluogo del luglio 2009 non costituisse rinunzia tacita all’usucapione; ma ha rilevato, al contempo, che costui aveva comunque già usucapito la porzione di terreno, essendo decorsi più di venti anni dal momento in cui lo aveva recintato, ponendo in essere una condotta significativa del suo intento di comportarsi come proprietario.

    La Corte non ha formulato un principio autonomo sulla rinuncia all’usucapione: ha ritenuto inammissibile la censura sulla pretesa rinuncia tacita, anche perché non era attaccata la distinta ratio secondo cui l’usucapione era già maturata prima del sopralluogo.

  • art. 1158 c.c.

    Il ricorrente, infatti, non indica né quali sarebbero le specifiche ragioni di violazione di legge, né come, e in quale parte, detta sentenza avrebbe violato i precetti normativi, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sull’operatività del meccanismo acquisitivo.

    La censura di violazione della disciplina dell’usucapione deve indicare specificamente quale statuizione della sentenza impugnata contrasti con la norma e per quali ragioni; considerazioni astratte sui caratteri del possesso non soddisfano l’onere di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 1217 c.c.

    La sentenza impugnata, sul punto, si è infatti conformata al consolidato e ben noto orientamento di questa Corte secondo cui gli atti di messa in mora e diffida (così come, per esempio, la richiesta di rilascio dell’immobile occupato) sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.

    La messa in mora e la diffida possono interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non interrompono per ciò solo il termine per usucapire un bene, poiché il possesso può continuare anche contro la volontà manifestata dal titolare del diritto reale.

  • art. 2943 c.c.

    La sentenza impugnata, sul punto, si è infatti conformata al consolidato e ben noto orientamento di questa Corte secondo cui gli atti di messa in mora e diffida (così come, per esempio, la richiesta di rilascio dell’immobile occupato) sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.

    La regola sull’interruzione della prescrizione mediante atti idonei a costituire in mora il debitore non è applicabile al termine per usucapire: la messa in mora o la diffida non interrompono tale termine se non incidono sul potere di fatto del possessore.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La doglianza, pertanto, è formulata in frontale contrasto con l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma primo, num. 4), c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le ragioni della denunciata violazione di legge e il modo in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa in essa; la sola esposizione di considerazioni generali non è sufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata, la condanna al pagamento della somma prevista dal codice ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto alla proposizione di atti processuali meramente defatigatori.

  • art. 96, comma quarto, c.p.c.

    La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.

    La disposizione è stata applicata per condannare il ricorrente, nel procedimento accelerato concluso con il rigetto, al pagamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento per il contributo unificato ulteriore richiamato dalla Corte, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome, ciascuna sufficiente a sostenerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura soltanto alcune di esse, poiché quelle non impugnate restano idonee a sorreggere la statuizione.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione di una norma deve individuare specificamente la statuizione contestata e spiegare come e perché essa contrasti con la disposizione; enunciazioni astratte sulla disciplina applicabile non soddisfano l’onere di specificità.
  • Gli atti di messa in mora e di diffida, pur potendo interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, non interrompono il termine per usucapire un bene se non incidono sul potere di fatto esercitato dal possessore, il quale può possedere anche in contrasto dichiarato con la volontà del titolare del diritto reale.
  • Nel procedimento di decisione accelerata, la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 96, comma quarto, c.p.c. svolge funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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