Cassazione Penale, Sentenza n. 32721/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna per violazioni urbanistiche (art. 81 cpv. cod. pen., art. 44, comma 1, lett. b) e art. 95 d.P.R. 380/2001). Con un unico motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 157 cod. pen. (prescrizione), sostenendo che: 1) le opere erano ultimate in epoca antecedente a quella contestata e dunque il reato si sarebbe estinto; 2) la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato la condotta come permanente fino alle finiture, nonostante la contestazione fosse di natura "chiusa"; 3) il secondo reato contestato (art. 95 d.P.R. 380/2001) sarebbe di natura istantanea e non permanente, quindi la prescrizione sarebbe decorrente dall'inizio delle opere; 4) il giudice non avrebbe considerato la presunta "desistenza volontaria" dall'esecuzione dei lavori al fine di retrodatare la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i profili sulla prescrizione, confermando che i reati edilizi e le contravvenzioni antisismiche di cui all'art. 95 del d.P.R. 380/2001 hanno natura di reato permanente: la consumazione inizia con l'avvio dei lavori e perdura fino alla cessazione effettiva dei lavori o all'ultimazione delle rifiniture. Dalla motivazione di merito e dalle fotografie risultava che i lavori non erano ultimati e che la struttura era in stato di cantiere al momento del sopralluogo; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per provare l'ultimazione o la desistenza definitiva. La Corte ha inoltre richiamato il principio della "vicinanza della prova", secondo cui grava sul difensore l'onere di allegare e provare elementi contrari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 157 c.p. (prescrizione)
Riferimento al termine di prescrizione; la Corte valuta che la prescrizione non fosse maturata perché il reato edilizio è permanente fino alla cessazione dei lavori
art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Le contravvenzioni antisismiche previste dall'art. 95 sono state interpretate come reati di natura permanente: la consumazione prosegue finché non si presenta la denuncia con progetto, non si termina l'intervento o non si ottiene l'autorizzazione
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 380/2001
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 380/2001
Norma richiamata nel capo di imputazione per le violazioni urbanistiche: la Corte ha ritenuto che l'accertamento dimostrasse la persistenza dei lavori non ultimati
art. 81 cod. pen., comma finale
art. 81 c.p. (concorso di persone, comma finale)
Richiamato nel capo di imputazione in relazione al concorso di reati/condotte; la decisione non ha ravvisato profili che incidano sulla natura permanente delle condotte contestate
Richiamato per osservare che non è stata allegata una violazione tra contestazione e sentenza; la Corte ritiene irrilevante la natura "chiusa" della contestazione nel caso in esame
Norma invocata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- I reati edilizi e le contravvenzioni antisismiche di cui al d.P.R. 380/2001 hanno, di regola, natura di reato permanente: la loro consumazione inizia con l'avvio dei lavori e termina solo con la cessazione effettiva dei lavori o l'ultimazione delle finiture richieste
- Il giudice di merito valuta lo stato di avanzamento dei lavori anche mediante elementi fotografici e sopralluoghi; tale valutazione di fatto è sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti del travisamento della prova
- Spetta al ricorrente/imputato l'onere di allegare e provare elementi concreti e obiettivi per retrodatare la prescrizione (ad es. documentazione che dimostri l'effettiva ultimazione dei lavori o la desistenza definitiva), secondo il principio della "vicinanza della prova"
- La mera affermazione di "desistenza" o di natura "istantanea" del reato è insufficiente: la desistenza deve essere definitiva e dimostrata con dati oggettivi e univoci per incidere sul decorso della prescrizione
- La natura formale della contestazione (es. contestazione "chiusa") non esclude che la fattispecie possa essere considerata permanente se, dai fatti, risulta che i lavori proseguivano o non erano terminati alla data rilevante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →