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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21643/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Fabrizio, consigliere comunale e componente di commissione, era accusato di concorso in abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per avere contribuito, con una conversazione telefonica del 23/09/2008, a far pervenire all'esame preliminare della commissione una pratica edilizia dei prossimi congiunti dell'assessore Di Norscia "benché carente di documentazione". I difensori contestavano la vaghezza dell'imputazione, la mancata applicazione della formula liberatoria ex art. 129, comma 2 c.p.p. e la sopravvenuta abolitio criminis in relazione alla riforma dell'art. 323 operata dal d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020. La prova era basata prevalentemente su una sola interlocuzione telefonica dalla quale non risultava che Di Fabrizio fosse a conoscenza dell'obbligo di astensione dell'assessore né che avesse violato una "specifica regola di condotta" prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. I giudici hanno rilevato la genericità dell'imputazione, l'insufficienza probatoria (una sola telefonata non dimostra il concorso o la consapevolezza della mancanza di astensione) e l'applicabilità della nuova, più restrittiva formulazione dell'art. 323 c.p., secondo cui è penalmente rilevante solo la violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Considerata l'inconsistenza dell'addebito e la mancata risposta dei giudici di merito ai rilievi, la sentenza è stata annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    sostituite le parole "di norme di legge o di regolamento" con "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"

    La riforma ha ristretto l'ambito di operatività dell'abuso d'ufficio: è penalmente rilevante solo la violazione di regole cogenti, specifiche e prive di margini di discrezionalità; non è più sufficiente la violazione di norme generiche, regolamentari o il mero cattivo uso della discrezionalità.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Si tratta della norma sulla formula liberatoria: ove emerga l'evidenza della prova dell'innocenza, il giudice deve assolvere con formula che evidenzi l'assenza del fatto o l'innocenza; qui i difensori avevano chiesto la sua applicazione.

  • art. 23 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020

    È la norma di raccordo della riforma che ha modificato l'art. 323 c.p.; la Corte ne rileva gli effetti restrittivi e il relativo impatto intertemporale (possibile abolitio criminis parziale).

  • art. 97 Costituzione

    Richiamata per i valori tutelati (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) che sono il fine della norma penale in materia di abuso d'ufficio.

  • art. 2, comma 2 cod. pen.

    Principio secondo il quale l'abolizione del reato comporta, nei processi in corso, il proscioglimento dell'imputato; la Corte invoca questo principio in relazione alla parziale abolitio criminis prodotta dalla riforma.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 (Garau)

    Decisione citata a supporto dell'interpretazione restrittiva della nuova fattispecie di abuso d'ufficio: il sindacato penale non può estendersi alla violazione di norme regolamentari o al mero cattivo uso della discrezionalità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2020, per integrare l'art. 323 c.p. è necessario dimostrare la violazione di una regola di condotta specifica e cogente prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge, senza residui margini di discrezionalità.
  • Se l'imputazione è formulata in modo generico e non specifica quale norma cogente sia stata violata, quella imputazione è viziata e può condurre all'assoluzione.
  • Prove deboli o isolate (es. una singola intercettazione telefonica che non dimostra consapevolezza del dovere di astensione) non sono sufficienti a configurare il concorso in abuso d'ufficio dopo la riforma; in tali casi occorre l'assoluta chiarezza del fatto.
  • Per fatti anteriori alla riforma, se la nuova fattispecie non li ricomprende più, si realizza una parziale abolitio criminis con conseguente proscioglimento dell'imputato nei processi pendenti.
  • Il giudice deve dare risposta ai rilievi sollevati in appello; l'omessa valutazione di osservazioni rilevanti delle difese può portare alla cassazione con annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto.
  • L'applicazione retroattiva della norma più favorevole al reo trova spazio in caso di modifiche che restringono la fattispecie; pertanto, nella valutazione della responsabilità penale del pubblico ufficiale va sempre verificato se la condotta attiene a sfera discrezionale o a regole cogenti.

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