Cassazione Penale, Sentenza n. 21643/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Fabrizio, consigliere comunale e componente di commissione, era accusato di concorso in abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per avere contribuito, con una conversazione telefonica del 23/09/2008, a far pervenire all'esame preliminare della commissione una pratica edilizia dei prossimi congiunti dell'assessore Di Norscia "benché carente di documentazione". I difensori contestavano la vaghezza dell'imputazione, la mancata applicazione della formula liberatoria ex art. 129, comma 2 c.p.p. e la sopravvenuta abolitio criminis in relazione alla riforma dell'art. 323 operata dal d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020. La prova era basata prevalentemente su una sola interlocuzione telefonica dalla quale non risultava che Di Fabrizio fosse a conoscenza dell'obbligo di astensione dell'assessore né che avesse violato una "specifica regola di condotta" prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. I giudici hanno rilevato la genericità dell'imputazione, l'insufficienza probatoria (una sola telefonata non dimostra il concorso o la consapevolezza della mancanza di astensione) e l'applicabilità della nuova, più restrittiva formulazione dell'art. 323 c.p., secondo cui è penalmente rilevante solo la violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Considerata l'inconsistenza dell'addebito e la mancata risposta dei giudici di merito ai rilievi, la sentenza è stata annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
sostituite le parole "di norme di legge o di regolamento" con "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"
La riforma ha ristretto l'ambito di operatività dell'abuso d'ufficio: è penalmente rilevante solo la violazione di regole cogenti, specifiche e prive di margini di discrezionalità; non è più sufficiente la violazione di norme generiche, regolamentari o il mero cattivo uso della discrezionalità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si tratta della norma sulla formula liberatoria: ove emerga l'evidenza della prova dell'innocenza, il giudice deve assolvere con formula che evidenzi l'assenza del fatto o l'innocenza; qui i difensori avevano chiesto la sua applicazione.
art. 23 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020
È la norma di raccordo della riforma che ha modificato l'art. 323 c.p.; la Corte ne rileva gli effetti restrittivi e il relativo impatto intertemporale (possibile abolitio criminis parziale).
art. 97 Costituzione
Richiamata per i valori tutelati (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) che sono il fine della norma penale in materia di abuso d'ufficio.
Principio secondo il quale l'abolizione del reato comporta, nei processi in corso, il proscioglimento dell'imputato; la Corte invoca questo principio in relazione alla parziale abolitio criminis prodotta dalla riforma.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020 (Garau)
Decisione citata a supporto dell'interpretazione restrittiva della nuova fattispecie di abuso d'ufficio: il sindacato penale non può estendersi alla violazione di norme regolamentari o al mero cattivo uso della discrezionalità.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020, per integrare l'art. 323 c.p. è necessario dimostrare la violazione di una regola di condotta specifica e cogente prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge, senza residui margini di discrezionalità.
- Se l'imputazione è formulata in modo generico e non specifica quale norma cogente sia stata violata, quella imputazione è viziata e può condurre all'assoluzione.
- Prove deboli o isolate (es. una singola intercettazione telefonica che non dimostra consapevolezza del dovere di astensione) non sono sufficienti a configurare il concorso in abuso d'ufficio dopo la riforma; in tali casi occorre l'assoluta chiarezza del fatto.
- Per fatti anteriori alla riforma, se la nuova fattispecie non li ricomprende più, si realizza una parziale abolitio criminis con conseguente proscioglimento dell'imputato nei processi pendenti.
- Il giudice deve dare risposta ai rilievi sollevati in appello; l'omessa valutazione di osservazioni rilevanti delle difese può portare alla cassazione con annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto.
- L'applicazione retroattiva della norma più favorevole al reo trova spazio in caso di modifiche che restringono la fattispecie; pertanto, nella valutazione della responsabilità penale del pubblico ufficiale va sempre verificato se la condotta attiene a sfera discrezionale o a regole cogenti.
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