Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurime ragioni: vizi procedurali (carenze nella rinnovazione delle prove dopo mutamento del collegio ai sensi dell'art.190-bis c.p.p.; presunta utilizzazione illegittima di atti e informative provenienti da procedimenti diversi; mancata ammissione di prove richieste in relazione alla modifica dell'imputazione); criticità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (eccessiva assimilazione o uso de relato senza riscontri individualizzanti); incompetenza o forzature nelle iscrizioni e stralci di fascicoli che avrebbero eluso limiti processuali e potuto integrare ne bis in idem; insufficienza probatoria e travisamento delle prove rispetto alla configurazione del reato di associazione mafiosa (art.416-bis), in particolare mancanza di prova del "metodo mafioso" e della persistenza di una cosca operativa nel periodo contestato; mancata prova del dolo specifico richiesto per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art.12-quinquies L.356/1992) e, quindi, della finalità di eludere misure di prevenzione; contestazioni su peculato, turbata libertà nelle gare e abuso d'ufficio con richieste di riqualificazione, prescrizione o assoluzione; censure sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte accolto i ricorsi. Principali esiti: - Annullamento senza rinvio per carenza di prova ("perché i fatti non sussistono") delle condanne relative al capo A) (associazione di tipo mafioso) per tutti gli imputati; - Annullamento senza rinvio dei capi C), D), E) (trasferimenti/integrazioni patrimoniali) perché non è stato provato il dolo specifico richiesto; - Annullamento senza rinvio di taluni reati di peculato e altri capi indicati (capi P), OO), SS)) perché i fatti non sussistono; - Esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991 (agevolazione mafiosa) e, conseguentemente, dichiarazione di prescrizione per il capo F) (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e per alcune posizioni relative al capo G) (abuso d'ufficio), con annullamento senza rinvio; - Assoluzione di Fontana Giovanni rispetto al capo G) per non aver commesso il fatto; - Rigetto del ricorso di De Caria quanto al capo R) (peculato relativo all'acquisizione/appropriazione di attrezzature), confermando la condanna per quel capo; statuizione civile relativa al capo R) in favore della Leonia S.p.A. confermata; - Revoca delle statuizioni civili eccetto quelle in favore di Leonia S.p.A. relative al capo R); - Rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per le posizioni rimaste con condanna suscettibile di rideterminazione. In sostanza la maggior parte delle posizioni penali legate all'associazione mafiosa e ai trasferimenti patrimoniali sono state annullate a favore degli imputati, mentre è stata confermata la responsabilità di De Caria per il peculato relativo al capo R).
Norme richiamate
La Corte sottolinea che per integrare il reato è necessario dimostrare il "metodo mafioso": non basta la programmazione o la mera appartenenza, occorre evidenza oggettiva dell'esercizio o della concreta capacità intimidatoria della consorteria; la prova deve essere individualizzante e non fondata su meri indizi o racconti generici.
La modifica della composizione del collegio consente alle parti di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte, ma tale rinnovazione è rimessa alla valutazione del giudice e richiede motivazione; la norma è di carattere processuale e va applicata al procedimento nel suo complesso.
art. 7 L. 203/1991 (aggravante, ora richiamata come comma 1 art. 416-bis)
Ha natura soggettiva: richiede la prova del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa; non è sufficiente un vantaggio indiretto o la mera contiguità ambientale; occorre dimostrare la consapevolezza e la finalizzazione dell'azione a favore del sodalizio.
art. 12-quinquies D.L. 306/1992 (ora art. 512-bis cod. pen.)
Il reato di trasferimento fraudolento di valori richiede dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale; l'intestazione a terzi o familiari non basta di per sé: il giudice deve accertare elementi che rendano plausibile la finalità elusiva.
art. 353-bis cod. pen. (turbata libertà nelle procedure di scelta del contraente)
Il turbamento del procedimento può consistere in accordi collusivi predisposti "a monte" della gara; però l'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la prova dell'esistenza reale del sodalizio.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
L'abuso d'ufficio e il reato di turbata libertà sono distinte fattispecie: possono concorrere materialmente se riguardano condotte diverse in momenti diversi; il carattere sussidiario del 323 non determina automaticamente assorbimento.
Per il peculato è necessario che il bene o la somma fosse nella disponibilità dell'agente per ragione di ufficio e che sussista appropriazione indebita; manca la fattispecie se non è certa la previa disponibilità o se non è provata l'appropriazione.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art.416-bis occorre dimostrare il "metodo mafioso" con elementi oggettivi e individualizzanti: mere influenze economiche o rapporti privilegiati non sono di per sé sufficienti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere decisive ma richiedono riscontri estrinseci pertinenti e individualizzanti; la loro valutazione deve motivare la attendibilità e considerare eventuali contraddizioni o de relato.
- La modifica dell'imputazione che introduca "fatti nuovi" impone che la difesa abbia effettiva possibilità di utilizzare mezzi di prova correlati; l'assenza di tale possibilità può compromettere il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- I trasferimenti di quote o la intestazione a familiari non determinano automaticamente il reato di trasferimento fraudolento di valori: è necessario provare il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione e la capacità elusiva dell'operazione.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa è un elemento soggettivo che richiede prova rigorosa della finalità di favorire il sodalizio; senza prova dell'esistenza reale del sodalizio l'aggravante non può essere applicata.
- In presenza di annullamenti con esclusione dell'aggravante, può intervenire la prescrizione su reati che sarebbero scaduti senza l'aggravante: verificare sempre l'incidenza temporale dell'aggravante sulla durata della prescrizione.
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale per soggetti operanti in società a partecipazione pubblica si valuta sulla base della natura pubblicistica dell'attività svolta (criterio funzionale-oggettivo), non sulla mera forma societaria.
- Quando la Cassazione annulla senza rinvio per carenza di prova, la via ragionevole in casi analoghi è valutare se l'apprezzamento probatorio in grado d'appello abbia fondamento: ricostruire esclusivamente su elementi concreti, documentali o captativi, non su inferenze generiche.
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