Cassazione Penale, Sentenza n. 21631/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza d'appello che lo aveva assolto per il fatto del 16 novembre 2012 e confermato la condanna per il 15 novembre 2012. Primo motivo: censurava la contraddittorietà e violazione degli artt. 533, comma 1, e 192 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità nonostante gli operanti avessero dichiarato in dibattimento di non essere riusciti ad identificare l'autore delle ingiurie. Secondo motivo: denunciava violazione di legge per omissione di pronuncia sulla questione della prescrizione del reato, dedotta con memoria trasmessa via PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: i motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati; il primo è mera riproposizione dell'appello senza confronto critico con la motivazione della Corte territoriale che, coordinando le dichiarazioni, aveva individuato con certezza nel ricorrente l'autore (frasi proferite da giovane da una finestra al terzo piano e, nel secondo episodio, riconoscimento e disponibilità esclusiva dell'immobile). Il secondo motivo è inammissibile perché la prescrizione non era stata dedotta in appello e non risulta memoria agli atti; inoltre la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata considerando i periodi di sospensione (133 giorni per rinvio su istanza difensiva e 64 giorni per il rinvio d'ufficio ai sensi dell'art. 83 d.l. 17/3/2020). La Corte ha aggiunto che l'inammissibilità impedisce di rilevare una prescrizione eventualmente maturata successivamente. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali delle parti civili Manco Roberto e Vita Cosimo, liquidate in euro 3.510,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia stata comunque logica e sufficiente a identificare l'autore del fatto, quindi non violata.
Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista contraddittorietà perché le dichiarazioni rese dagli operanti sono state coordinate per giungere a una conclusione univoca.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020
Usato per computare la sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo emergenziale: la sospensione ha contribuito a far risultare non ancora maturata la prescrizione alla data della sentenza impugnata.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 (giurisprudenza)
Principio richiamato: l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) anche quando non sussista una colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che sia mera riproposizione del motivo di appello senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata è generalmente inammissibile.
- La Corte può ricostruire e valorizzare un quadro probatorio coordinando dichiarazioni e circostanze (es. luogo dell'espressione, età del soggetto, disponibilità esclusiva dell'immobile) e ritenere l'identificazione logica anche se alcuni testimoni non sono riusciti a identificare esplicitamente l'autore.
- La questione della prescrizione va tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non sollevata in appello e non documentata negli atti consultabili dalla Cassazione, il motivo è inammissibile.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni previste, comprese quelle disposte su istanza del difensore e quelle previste da norme emergenziali (es. art. 83 d.l. 17/3/2020).
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); la Corte può irrogare tali sanzioni anche se non ravvisa colpa grave del ricorrente.
- Se la prescrizione matura solo dopo la sentenza impugnata, la sua rilevazione può essere preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
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