Cassazione Penale, Sentenza n. 21628/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Petrosino mediante due motivi: 1) violazione dell'art. 157 c.p. per presunta errata determinazione del termine di prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto computare la sospensione per legittimo impedimento del difensore secondo le indicazioni delle Sezioni Unite (sentenza Torchio) e quindi dichiarare estinto il reato; 2) errata applicazione dell'art. 368 c.p. (calunnia), con la tesi che mancava il dolo perché l'imputato avrebbe agito per errore sul fatto (non essendo certo dello smarrimento dell'assegno) e si sarebbe immediatamente ravveduto risarcendo il danno mediante emissione di un nuovo assegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo viziato per carenza di specificità: il ricorrente non ha indicato quali sospensioni dovessero essere imputate a legittimo impedimento né fornito la sequenza procedimentale necessaria per il diverso calcolo della prescrizione; inoltre le sospensioni rilevate in sentenza erano dovute ad adesione dell'avvocato all'astensione collettiva dalle udienze e al protocollo di udienza, non a legittimo impedimento disciplinato dalla sentenza Torchio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura di merito (contestazione dei fatti e della valutazione probatoria) inammissibile in cassazione: la calunnia è reato istantaneo consumatosi con la presentazione della falsa denuncia, e il successivo ravvedimento non esclude il reato. Petrosino è quindi stato confermato nella condanna per il reato ex art. 368 c.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Riferita alla disciplina della prescrizione e al calcolo delle sospensioni del suo decorso; il ricorso contestava il calcolo, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non provata
art. 159 cod. pen.
Richiamata nella giurisprudenza per stabilire i limiti della sospensione del corso della prescrizione (applicazione dell'art.159, n.3, nel testo introdotto dalla legge n.251/2005) in caso di legittimo impedimento del difensore
art. 368 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di calunnia; la Corte conferma che si tratta di reato istantaneo che si consuma con la presentazione della falsa denuncia e che il successivo ravvedimento non elimina il dolo già formato al momento della denuncia
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e il secondo una censura di merito non sindacabile in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sezioni Unite, sentenza "Torchio"
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio
Stabilisce che il rinvio per legittimo impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione della prescrizione fino a un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento; la Corte ha però escluso l'applicazione del principio nel caso in esame perché le sospensioni erano dovute ad adesione ad astensione collettiva e protocollo, non a legittimo impedimento
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma citata in relazione allo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta (procedura utilizzata nel presente giudizio)
Massime di principio
- In cassazione è necessario fornire una rappresentazione cronologica e specifica degli atti e delle sospensioni processuali se si deduce la prescrizione; non è sufficiente una censura generica.
- Lo stop del decorso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore può essere limitato (secondo la giurisprudenza di legittimità) e va distinto dalle sospensioni dovute ad adesioni collettive alle astensioni o a protocolli: solo le prime rientrano nel caso disciplinato dalla sentenza Torchio.
- Il reato di calunnia è istantaneo e si consuma con la presentazione della denuncia falsa; atti successivi di ravvedimento o risarcimento non cancellano l'evento criminoso già avvenuto.
- La Corte di cassazione non ha potestà di rinnovare la valutazione delle prove: le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono di competenza dei giudici di merito e risultano inammissibili in cassazione.
- Chi presenta un ricorso manifestamente infondato o carente rischia oltre alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese e, in casi valutati gravosi, il pagamento di somme alla cassa delle ammende.
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