Cassazione Penale, Sentenza n. 21630/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (i) dedotta difetto di correlazione tra imputazione e sentenza rispetto al reato di falso ideologico (capo B); (ii) contestata la configurabilità del tentativo di falso su bozze non ancora "pubblicate" e la rilevanza penale (art. 49 c.p. - reato impossibile); (iii) mancata prova della grafia dell'imputato e contestazione del concorso nel reato di falso (art. 479 c.p.); (iv) difetto di correlazione e vizi di motivazione sul capo D) relativo a condotte minacciose (art. 336 c.p.), in quanto il ricorrente sarebbe stato legittimato ad annunciare azioni civili quale difensore e non a minacciare; (v) denegata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; (vi) qualificazione errata come minaccia di mere prospettazioni di azioni giudiziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per manifesta infondatezza e ha ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi, confermando i seguenti punti principali della decisione di merito: a) la formulazione dell'imputazione era sufficientemente chiara e correlata al fatto contestato; b) gli atti rinvenuti nel fascicolo (verbali e dispositivo con firma del Giudice) erano idonei a dimostrare un'attività di formazione/alterazione documentale e, pur essendo intervenuta una rettifica prima della pubblicazione, la condotta aveva raggiunto lo stadio del tentativo punibile; c) la responsabilità concorrente è stata adeguatamente motivata sulla base di elementi indiziari e della strategia concordata con il coimputato; d) la condotta telefonica verso il Giudice di pace di Pordenone è stata correttamente qualificata come minacciosa perché volta a coartare la libertà decisionale, non come legittima prospettazione di un'azione civile; e) il diniego di integrazione probatoria era discrezionale e motivato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile/rejected e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen. (secondo comma)
Richiamato come possibile aggravante rispetto al falso ideologico; la Corte d'appello ha escluso l'ipotesi aggravata ai sensi del secondo comma.
Norma sul falso ideologico in atti pubblici; la Corte ha ritenuto configurabile il reato in concorso tra il Volpe e il Traverso sulla base della strategia concordata e della predisposizione di verbali e dispositivi falsi.
Richiamato nella doglianza come possibile reato impossibile (documenti privi di efficacia giuridica al momento della modifica). La Corte ha escluso il carattere di reato impossibile, ritenendo penalmente rilevante il tentativo quando siano stati posti in essere atti idonei e univoci diretti alla consumazione.
Norma invocata in relazione al capo D) (condotta minacciosa verso un Giudice di pace). La Corte ha interpretato la condotta come minaccia diretta a coartare la volontà del giudice, non come esercizio legittimo del diritto di difesa o mera prospettazione di un'azione civile.
Norma sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dal giudice di merito in ragione della discrezionalità valutativa e della non decisività della prova richiesta.
Riferimento alla normativa sugli impugnatòri e sulla sospensiva immediata del fermo amministrativo dei veicoli; i ricorsi e le procedure legate a questa norma costituiscono il contesto fattuale in cui si sono verificati i fatti contestati.
Richiamata dalla difesa come giustificazione (esercizio di diritto/adempimento del dovere) per la condotta del difensore; la Corte ha escluso l'applicabilità come scriminante, ritenendo che la condotta fosse volta a coartare la volontà del giudice.
Norma applicata in ordine alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e sentenza non richiede l'indicazione formale di tutti i numeri di ruolo se l'addebito è descritto nei suoi elementi sostanziali in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- La formazione o l'alterazione di un atto pubblico può costituire tentativo di falso anche se il documento non è ancora stato definitivamente "pubblicato": se sono stati posti in essere atti idonei e univoci diretti alla consumazione, il tentativo è punibile.
- Il reato di falso in atti pubblici può essere riconosciuto anche in concorso quando emergano elementi che dimostrino una strategia concordata o un affidamento comune sulla falsificazione, anche in assenza di prova grafologica diretta dell'autografia.
- La mera prospettazione di azioni legali non è automaticamente scriminante: rilevano il tono, il contesto e l'intenzione comunicativa; se l'atto è finalizzato a coartare la volontà altrui assume rilevanza penale come minaccia.
- Le richieste di integrazione probatoria (rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) sono sottoposte alla discrezionalità del giudice di merito e il loro diniego è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione appare illogica o insufficiente.
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di fatto e sulle scelte probatorie del giudice di merito; le censure devono evidenziare vizi di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione.
- Quando la condotta è diretta contro un pubblico ufficiale, anche atti comunicativi apparentemente "legittimi" possono essere qualificati come reato se il loro concreto effetto è di intimorire o costringere il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
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