Cassazione Civile, Ordinanza n. 38032/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di primo grado in cui una parte, poi appellante, è rimasta contumace. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo valida la notificazione dell’atto di citazione di primo grado eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e reputando non idonee a scalfire la relata le contestazioni sollevate. Il ricorrente per cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 101, 292 e 301 c.p.c. per omessa notifica della comparsa di costituzione dei convenuti nei confronti del contumace, con conseguente nullità del primo grado e omessa pronuncia sul punto; 2) violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c. per avere la Corte attribuito fede privilegiata alle attestazioni dell’ufficiale giudiziario nonostante la contestazione; 3) violazione dell’art. 140 c.p.c. per asserita invalidità della notificazione della citazione di primo grado e mancata conoscenza della raccomandata informativa; 4) vizio motivazionale per mancata valutazione della mancata conoscenza della raccomandata informativa; 5) violazione dell’art. 327, comma 2, c.p.c. per avere la Corte ritenuto valida la notificazione nonostante la denuncia presentata ai Carabinieri e la mancata proposizione della querela di falso. I motivi centrali ruotavano attorno alla validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., alla necessità della querela di falso per contestare le attestazioni dell’ufficiale giudiziario, e alla tempestività dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sul primo motivo, osservando che la questione sulla notifica della comparsa di costituzione era assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività. Ha poi rigettato congiuntamente il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo: ha rilevato difetto di specificità e autosufficienza delle censure, ha ribadito che le attestazioni del pubblico ufficiale godono di fede privilegiata finché non siano adeguatamente contrastate con gli strumenti processuali appropriati, ha ritenuto irrilevante la denuncia penale ai Carabinieri perché non attinente alle attività del pubblico ufficiale, e ha considerato inammissibili o irrilevanti le prove testimoniali dedotte per contestare le formalità della notifica. Inoltre, ha valorizzato un ulteriore argomento della Corte d’appello: il ricorrente non aveva indicato la diversa data in cui avrebbe avuto conoscenza della sentenza di primo grado, sicché non era dimostrata la tempestività dell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa omessa notifica della comparsa di costituzione e al contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla notificazione degli atti al contumace.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prosecuzione del processo dopo la morte di una parte e necessità di regolare instaurazione del contraddittorio.
Richiamato per contestare la fede privilegiata delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario; la Corte ne conferma l’operatività nei limiti previsti per gli atti pubblici.
Richiamato per sostenere la contestazione delle attestazioni contenute nella relata di notifica mediante querela di falso.
La Corte ribadisce che la notificazione eseguita secondo le formalità previste da questa norma è valida e che le relative attestazioni del pubblico ufficiale non sono superabili con mere deduzioni o con prove testimoniali inidonee.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la tardività non configurabile; la Corte conferma invece la tardività dell’appello per mancata dimostrazione di una diversa data di conoscenza della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione dedotta è assorbita da una statuizione preliminare o pregiudiziale che definisce il giudizio, come la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività.
- Le attestazioni contenute nella relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale godono di fede privilegiata quanto alle attività da lui compiute e possono essere efficacemente contestate solo con gli strumenti processuali idonei a scalfire tale efficacia probatoria.
- La denuncia penale o altre iniziative extraprocessuali non sono di per sé idonee a superare quanto attestato dal pubblico ufficiale nella relata di notifica, se non incidono direttamente sulle attività da questi certificare.
- Le censure in cassazione su vizi di attività del processo devono essere specifiche e autosufficienti; non è sufficiente una generica contestazione dei fatti o una critica non puntuale agli argomenti della sentenza impugnata.
- Quando la validità della notifica e la decorrenza del termine per impugnare sono in discussione, la parte che deduce la tardività della conoscenza della sentenza deve indicare e provare la diversa data di effettiva conoscenza, se intende fondare su di essa la tempestività del gravame.
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