Cassazione Civile, Ordinanza n. 25980/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta da una società che, dichiarandosi cessionaria di crediti già vantati da terzi, sosteneva che una debitrice avesse posto in essere atti dispositivi in pregiudizio delle ragioni creditorie. In primo grado la società aveva chiesto: in via principale, di accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare intervenuta tra la debitrice e la madre; in subordine, di dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c.; inoltre, di accertare la simulazione relativa, sotto forma di interposizione fittizia, di un secondo acquisto immobiliare formalmente intestato al figlio della stessa famiglia, sostenendo che l'acquisto fosse stato finanziato con denaro della madre. Il tribunale aveva escluso la simulazione assoluta del primo atto, ma aveva accolto la domanda revocatoria, ravvisando credito, eventus damni e scientia damni in capo all'acquirente; aveva invece rigettato la domanda sulla seconda compravendita, rilevando l'assenza di prova della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio e osservando che, in ipotesi di pagamento del prezzo con denaro della madre, la fattispecie sarebbe stata al più una donazione indiretta, non dedotta in giudizio. In appello la società aveva insistito per l'accertamento della simulazione anche del secondo atto e per la riforma della statuizione sulle spese. La corte territoriale aveva ritenuto il motivo inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e comunque infondato, negando la prova dell'accordo simulatorio con il terzo contraente; aveva però riformato la disciplina delle spese di primo grado. In cassazione la società ricorrente ha censurato la decisione d'appello, deducendo: l'erronea declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte in appello e il loro supposto abbandono; la violazione delle norme sulla simulazione e sulle presunzioni, sostenendo che per l'interposizione fittizia non sarebbe necessaria la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio e che la simulazione sarebbe provabile con ogni mezzo dai terzi e dai creditori; nonché l'erronea applicazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato inammissibile il gravame. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati: ha ribadito che le istanze istruttorie non ammesse in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, non essendo sufficiente il rinvio agli atti di primo grado; ha poi affermato che l'interposizione fittizia di persona richiede la partecipazione all'accordo simulatorio non solo delle parti apparenti, ma anche del terzo contraente, la cui adesione costituisce elemento strutturale della fattispecie, e che la mera conoscenza dell'accordo non basta. Ha inoltre osservato che la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti mirava a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese di cassazione per mancata attività difensiva degli intimati; è stato anche dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi sia alla asserita illegittimità della declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie in appello, sia alla censura sulla necessità della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio nell'interposizione fittizia. Ha confermato il principio secondo cui la specifica riproposizione in appello delle prove non ammesse in primo grado è necessaria e che, nella simulazione soggettiva, l'adesione del terzo contraente è elemento costitutivo essenziale. Non ha liquidato le spese del giudizio di cassazione in assenza di difese degli intimati e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esperita in primo grado per rendere inefficace la compravendita pregiudizievole verso il creditore
richiamato in relazione all'onere di specificità dei motivi di appello e alla declaratoria di inammissibilità del gravame
richiamato dalla corte territoriale e oggetto di censura in cassazione per la ritenuta inammissibilità dell'appello
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in connessione con le norme sulle prove e sull'appello
richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e di istanze istruttorie
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova
richiamato dalla ricorrente in relazione al libero convincimento e alla valutazione delle risultanze probatorie
richiamato in tema di simulazione assoluta e relativa
richiamato in tema di effetti della simulazione nei confronti delle parti e dei terzi
richiamato in tema di tutela dei creditori delle parti del contratto simulato
richiamato per la prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori
richiamati dalla ricorrente in tema di presunzioni e prova della simulazione
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sull'istruzione probatoria
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Le istanze istruttorie non ammesse in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; non basta un generico rinvio agli atti del giudizio di primo grado, poiché l'atto di impugnazione deve essere autosufficiente e contenere una chiara parte volitiva e una parte argomentativa.
- Nella simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia, la partecipazione all'accordo simulatorio del terzo contraente è elemento costitutivo essenziale della fattispecie: la mera conoscenza dell'accordo fra interponente e interposto non è sufficiente.
- La prova della simulazione da parte dei terzi o dei creditori può avvalersi di mezzi anche presuntivi, ma tale regola non elimina il necessario accertamento degli elementi strutturali propri della specifica fattispecie dedotta in giudizio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, quando la censura si risolva in una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.
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