Cassazione Penale, Sentenza n. 33331/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e poi assolto dalla Corte di appello per non avere commesso il fatto, con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 337 c.p. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, l'imputato era stato visto, insieme ad altri soggetti, mentre armeggiava vicino alla saracinesca di una tabaccheria, successivamente risultata danneggiata. Alla vista dei Carabinieri, i soggetti si davano alla fuga; alcuni salivano a bordo di un'autovettura Mercedes Classe A, condotta da altro soggetto, che fuggiva ad alta velocità per le vie del centro abitato. A bordo dell'auto venivano rinvenuti arnesi da scasso. Dopo il blocco del veicolo, il conducente riusciva a fuggire, mentre l'imputato, passeggero anteriore, veniva fermato e continuava a dimenarsi per sottrarsi all'arresto. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di valutare unitariamente gli elementi indicativi della consapevole partecipazione dell'imputato alla fuga e alla resistenza attiva del conducente, nonché la sua condotta successiva all'arresto. Invocava inoltre la necessità di una motivazione rafforzata, trattandosi di riforma di una sentenza di condanna, e richiamava il diverso esito adottato dalla medesima Corte nei confronti di altro passeggero dello stesso veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna richiede una motivazione rafforzata, con l'indicazione delle ragioni per cui gli stessi elementi probatori assumono una valenza diversa e con una spiegazione logicamente persuasiva dei passaggi decisionali. La Corte di appello non si è conformata a tale obbligo, avendo assolto l'imputato sulla base dei medesimi elementi già valutati in primo grado con una motivazione ritenuta contraddittoria e non persuasiva. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la fuga alla guida di un'autovettura, realizzata con modalità pericolose tali da porre deliberatamente in pericolo l'incolumità degli utenti della strada, integra la violenza richiesta dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale; il passeggero può concorrere moralmente nel reato quando la sua condotta complessiva dimostri la condivisione del progetto di sottrarsi al controllo e l'accettazione delle possibilità offerte dall'autovettura per realizzare la fuga. Nel caso concreto, la fuga iniziale a piedi, la salita sull'autovettura, la comune provenienza dalla scena presso la tabaccheria, la presenza degli arnesi da scasso e la successiva opposizione fisica all'arresto erano elementi da rivalutare ai fini della compartecipazione dell'imputato alla resistenza. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La disposizione è richiamata quale base normativa del concorso di persone nel reato, in relazione alla contestata compartecipazione dell'imputato alla resistenza posta in essere dal conducente.
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale può essere realizzata mediante una fuga in automobile condotta in modo pericoloso e può coinvolgere il passeggero che, con la propria condotta complessiva, condivida il progetto di sottrarsi al controllo e rafforzi o aggravi gli effetti dell'azione offensiva.
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
È richiamato nel quadro dell'obbligo di motivazione rafforzata in appello; tale obbligo, secondo la Corte, prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria e deriva dalla necessità di giustificare adeguatamente una decisione difforme da quella di primo grado.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello riforma una sentenza di condanna pronunciando l'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata, indicando perché gli elementi probatori assumano una diversa valenza dimostrativa e illustrando in modo logicamente persuasivo i passaggi che giustificano la decisione difforme; tale obbligo non dipende dalla rinnovazione dell'istruttoria.
- Integra la violenza rilevante ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale la fuga alla guida di un'autovettura che, per le modalità pericolose e deliberate, ponga in pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada.
- Il passeggero di un'autovettura può concorrere moralmente nel delitto di resistenza commesso dal conducente quando, valutata complessivamente la sua condotta e il contesto, risulti che abbia condiviso il progetto di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine mediante la fuga e abbia accettato le possibilità offerte dal veicolo per realizzarlo.
- Ai fini dell'accertamento del concorso morale del passeggero nella resistenza, devono essere considerati unitariamente gli atti antecedenti, concomitanti e successivi alla fuga, compresa l'eventuale opposizione fisica al successivo arresto, per verificare se essi esprimano la condivisione del comune intento di sottrarsi al controllo.
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