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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7557/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che li ha confermati responsabili, in primo e secondo grado, di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della INTRA s.r.l. Le censure principali sono: 1) mancanza di addebitabilità rispetto al periodo di carica (gli imputati sostengono che i fatti rilevanti sarebbero avvenuti dopo la loro uscita dalla carica); 2) vizio di motivazione per non avere valorizzato le dichiarazioni del curatore e dei testi che, a loro dire, scagionerebbero o limiterebbero la loro responsabilità; 3) contestazione della mancata considerazione della consegna della documentazione contabile a Piovini (per Claudia e Patrizio) e della presunta disponibilità/dispersione dei libri contabili (per Piovini); 4) per Piovini, eccezione di bis in idem con un precedente processo per reato tributario (art. 10 d.lgs. 74/2000) e censure sulla insufficiente distinzione temporale e oggettuale delle scritture contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Claudia e Patrizio Piselli, ritenendo che gli stessi non abbiano idoneamente confrontato le doglianze con le argomentazioni di merito (accertamenti della Guardia di Finanza che indicavano anomalie anche nel periodo di loro gestione) e fossero generici o assertivi. Per Gianluca Piovini il ricorso è stato respinto nel merito: la Corte ha ritenuto infondato il ricorso sul bis in idem, evidenziando differenze temporali e di oggetto tra le scritture contestate nei due procedimenti (periodo e natura delle scritture obbligatorie fiscali vs. quelle ai sensi dell'art. 2214 c.c.) e ha confermato la valutazione di merito sulla effettiva disponibilità della documentazione in capo a Piovini. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne; Claudia e Patrizio condannati al pagamento delle spese processuali e versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p., per inammissibilità colposa); Piovini condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha motivato puntualmente l'inammissibilità per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione impugnata e, sul punto di merito, ha effettuato il raffronto fattuale richiesto per il bis in idem rilevando la non sovrapponibilità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alle pene accessorie per il reato di bancarotta; la Corte d'appello aveva rimodulato le pene accessorie alla luce di pronunce costituzionali, interpretazione recepita e non censurata in Cassazione

  • art. 2214 c.c.

    Individua i libri e le scritture contabili obbligatorie; la Corte ha distinto le scritture oggetto della bancarotta (anche libri obbligatori ai sensi dell'art. 2214) da quelle rilevanti esclusivamente ai fini fiscali

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Norma relativa ai reati tributari sulle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che la fattispecie tributaria non fosse automaticamente sovrapponibile a quella fallimentare, richiedendo un confronto fattuale concreto per escludere il bis in idem

  • art. 649 c.p.p.

    La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 200/2016), osserva che l'art. 649 va applicato valutando la identità del fatto materiale (condotta, oggetto, nesso causale) in termini concreti e non sulla sola sovrapposizione astratta delle fattispecie; nel caso concreto la sovrapposizione non è emersa

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Dispositivo applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per colpa nell'articolazione del motivo

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per l'inammissibilità derivata dei motivi aggiunti quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016

    Indicata quale principio-guida per l'interpretazione del divieto di bis in idem processuale: occorre confrontare il fatto storico-materiale accertato nel primo processo con quello del secondo, secondo i segmenti significativi 'condotta-evento-oggetto'

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 22, comma 3

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per stabilire quali documenti siano obbligatori ai fini fiscali e quindi rilevanti per l'art. 10 d.lgs. 74/2000

  • sent. Corte Costituzionale n. 222/2018

    Richiamata nella parte relativa alla rimodulazione delle pene accessorie da parte della Corte d'appello; influenza l'applicazione della misura accessoria

Massime di principio

  • La responsabilità penale dell'amministratore per bancarotta documentale va collegata ai fatti concretamente verificatisi nel periodo della sua gestione: per essere ritenuto responsabile è necessario dimostrare che le omissioni o irregolarità contabili riguardino anche il lasso temporale in cui questi era in carica.
  • In caso di contestazioni su consegna o disponibilità della documentazione societaria, la mera produzione di atti notarili non è automatica esimente se gli accertamenti (es. Guardia di Finanza, curatore) mostrano anomalie strutturali già presenti nel periodo di gestione dell'imputato.
  • Per il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.), il controllo va effettuato sul fatto storico-materiale (condotta, oggetto, nesso causale) e non sulla possibile coincidenza astratta delle fattispecie: differenze temporali o nell'oggetto documentale possono escludere la medesimezza del fatto.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontare direttamente le doglianze con i passaggi decisivi della motivazione di merito; la genericità o la mancata correlazione con la sentenza impugnata può determinarne l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La qualifica formale di amministratore comporta un obbligo personale di tenuta e conservazione delle scritture: l'allegazione che l'amministratore sia stato solo di facciata richiede prova concreta, non la sola assertività o rapporto di parentela.
  • Nel valutare la sovrapposizione tra reati tributari e reati fallimentari relativi a scritture, occorre distinguere le scritture obbligatorie ai sensi del codice civile da quelle rilevanti esclusivamente per fini fiscali; sono necessari elementi probatori specifici per ogni tipologia.

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