Cassazione Civile, Ordinanza n. 29254/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di realizzazione dell'armamento ferroviario e dell'impianto di trazione elettrica su una tratta ferroviaria. L'appaltatrice, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I., aveva iscritto in contabilità alcune riserve per ottenere maggiori compensi e danni: la riserva n. 52 per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori e per maggiori oneri/danni; la riserva n. 53 per i maggiori oneri dovuti a lavorazioni di molatura delle rotaie richieste dalla committente in aggiunta a quelle contrattuali; la riserva n. 56 per il prolungamento dei tempi contrattuali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibili o intempestive le riserve e comunque non specificamente censurate nei punti decisivi. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 34 delle condizioni generali di contratto e dell'art. 17 della convenzione, sostenendo che la riserva n. 52 fosse tempestiva e ritualmente esplicata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) nullità per motivazione contraddittoria; 4) nullità per mancato esame delle ragioni dell'aumento dell'importo della riserva n. 52; 5) violazione delle stesse norme per la riserva n. 56, che sarebbe stata tempestivamente iscritta e poi esplicitata; 6) omessa pronuncia sulla tempestività della riserva n. 56; 7) violazione delle stesse norme per la riserva n. 53, sostenendo che l'obbligo di riserva sarebbe sorto solo quando si era concretizzata la consapevolezza del mancato riconoscimento contabile delle lavorazioni extra. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, rilevando per le riserve n. 52 e n. 56 che i motivi di appello e, quindi, i motivi di ricorso non si confrontavano con le rationes decidendi effettive delle sentenze di merito, e per la riserva n. 53 che la valutazione di intempestività era coerente con l'orientamento secondo cui la riserva va iscritta al primo atto contabile successivo all'insorgenza della situazione potenzialmente dannosa, quando tale potenzialità è oggettivamente apprezzabile secondo media diligenza e buona fede. Ha inoltre escluso i vizi di motivazione e l'omessa pronuncia, qualificando le doglianze come richieste di rivalutazione del merito.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che, a sua volta, aveva confermato il rigetto delle pretese dell'appaltatrice relative alle riserve iscritte in contabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in parte, non colpivano le rationes decidendi delle sentenze di merito, in parte miravano surrettiziamente a una nuova valutazione dei fatti, e in parte deducevano vizi motivazionali non più configurabili o comunque insussistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto; la Corte non accoglie la lettura della ricorrente sulle clausole contrattuali e sulle condizioni generali, ritenendo corretto il giudizio di merito sulla tempestività e ritualità delle riserve.
art. 34 delle condizioni generali di contratto di R.F.I.
La Corte ribadisce che, nel giudizio di merito, la riserva deve essere iscritta secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina contrattuale; nella specie le censure non colpivano le rationes decidendi sulla genericità o intempestività delle riserve.
art. 17 della convenzione rep. n. 7/2005 del 21.1.2005
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della ritualità delle riserve; la Corte non ne accoglie l'interpretazione, ritenendo corretto il giudizio di merito sulla mancata tempestiva iscrizione/esplicitazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che, nei motivi esaminati, la ricorrente in realtà sollecita una rivalutazione del fatto e non coglie le rationes decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per nullità della sentenza; la Corte esclude sia la motivazione apparente sia la denunciata omessa pronuncia, rilevando che la motivazione esiste ed è intellegibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata non è priva di motivazione né meramente apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione; la Corte ne esclude la violazione in quanto la motivazione della decisione di merito è presente e comprensibile.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte rileva che sul punto la Corte d'appello si è pronunciata, escludendo il vizio.
artt. 164 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamati per il principio in tema di appalti pubblici: l'appaltatore che chieda maggiori compensi o rimborsi deve iscrivere tempestivamente le riserve nella contabilità, esplicarle nel termine e confermarle nel conto finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre la tesi di merito senza colpire l'effettivo fondamento della decisione.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, in modo comprensibile, il percorso logico-giuridico seguito; non basta che la parte non condivida l'esito della valutazione.
- Non è più configurabile, nel regime vigente dell'art. 360 c.p.c., il vizio di contraddittoria motivazione come autonoma causa di nullità della sentenza, salvo l'omesso esame del fatto decisivo o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- In appalto pubblico l'appaltatore che pretenda maggiori compensi o rimborsi deve iscrivere la riserva nel primo atto contabile utile successivo all'insorgenza del fatto fonte del pregiudizio, esplicarla nei termini previsti e confermarla nel conto finale; altrimenti le risultanze contabili si intendono definitivamente accertate.
- L'obbligo di iscrizione della riserva sorge quando la potenzialità dannosa dell'evento sia oggettivamente apprezzabile secondo media diligenza e buona fede, anche se la quantificazione del pregiudizio sia successiva.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, l'infondatezza di una sola censura può rendere prive di interesse le altre relative a rationes diverse.
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