Cassazione Civile, Ordinanza n. 32278/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso principale. Ha dichiarato estinto il giudizio relativamente al ricorso incidentale per rinuncia del Comune di Venezia. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha annullato le ordinanze-ingiunzione opposte. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando la novità delle questioni e il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia origina da undici ordinanze-ingiunzione irrogate dal Comune di Venezia nei confronti di una società e di tre persone fisiche, in quanto ritenuti responsabili di violazioni della disciplina comunale sul trasporto pubblico non di linea acqueo (NCC). Gli opponenti avevano contestato, sin dal giudizio di pace, la legittimità delle prescrizioni comunali che limitavano l’accesso e la circolazione nel Canal Grande e nella ZTL veneziana ai natanti autorizzati da comuni diversi da Venezia, nonché la disciplina sull’uso dei pontili. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’appello del Comune, ritenendo legittime le limitazioni impugnate e confermando in larga parte le sanzioni. Con il ricorso per cassazione i sanzionati deducevano, con un motivo articolato sotto molteplici profili, la violazione di norme costituzionali, del TFUE, della legge n. 287/1990, della legge quadro n. 21/1992, della legge regionale Veneto n. 63/1993 e degli atti comunali applicativi. In sintesi, sostenevano che la disciplina comunale fosse illegittima perché introduceva una disparità di trattamento tra operatori parimenti abilitati al servizio NCC, consentendo ai titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia una libertà di circolazione molto più ampia rispetto ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni della gronda lagunare, in assenza di una base normativa che giustificasse tale differenziazione e con effetti distorsivi della concorrenza. Il Comune resistette e propose ricorso incidentale, poi rinunciato dopo l’intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011
norme processuali poste a fondamento dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione davanti al giudice di pace.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
artt. 3, 16, 41, 97, 117 Cost.
invocati dai ricorrenti per denunciare irragionevolezza, compressione della libertà di iniziativa economica e contrasto con i principi di legalità e concorrenza.
artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102 TFUE
invocati per sostenere l’illegittimità concorrenziale e la violazione delle libertà del mercato interno.
la legge quadro sul trasporto pubblico non di linea delimita le competenze regionali e comunali; non consente ai comuni di introdurre limitazioni discriminatorie in base al comune di rilascio dell’autorizzazione.
richiamato in relazione al regolamento comunale adottato dal Comune di Venezia.
la Corte afferma che non legittimava l’esclusione o la forte limitazione dei titolari di licenza rilasciata da altri comuni.
art. 12, comma 5, L.R. Veneto 63/1993
la disposizione rileva per la gestione del traffico acqueo e del moto ondoso, ma non consente di differenziare il transito in base alla provenienza del titolo autorizzativo.
art. 15, comma 4, regolamento attuativo L.R. Veneto 63/1993
la medesima illegittimità della disciplina sui divieti/limitazioni di uso dei pontili si estende alla previsione regolamentare sugli approdi.
l’AGCM aveva segnalato distorsioni concorrenziali derivanti dall’ordinanza comunale; la Corte richiama tale segnalazione come elemento coerente con la valutazione di illegittimità.
Massime di principio
- L’ente locale, nel disciplinare il servizio di trasporto pubblico non di linea, esercita una potestà regolamentare residuale che deve rimanere entro i limiti fissati dalla legge statale e regionale; non può introdurre restrizioni ulteriori non previste dalla normativa attributiva del potere.
- È illegittima la disciplina comunale che, per perseguire finalità ambientali o di tutela del patrimonio, discrimini tra operatori parimenti abilitati al servizio soltanto in ragione del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, quando tale criterio non trovi base nella legge.
- Le limitazioni al traffico o all’accesso in ZTL possono essere giustificate da esigenze di tutela del territorio e di regolazione della circolazione, ma devono essere adottate in modo ragionevole e non possono tradursi in un divieto selettivo fondato su un criterio estraneo alla disciplina del servizio.
- Quando la disposizione amministrativa posta a base della sanzione risulti illegittima e ciò emerga dagli atti, il giudice ordinario può disapplicarla nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e annullare le ordinanze-ingiunzione conseguentemente illegittime.
- Una segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza può costituire elemento di supporto alla ricostruzione della distorsione concorrenziale, pur non avendo di per sé efficacia vincolante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →