Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento del compenso professionale maturato per la difesa prestata in due giudizi di cassazione relativi alla rideterminazione di indennità di espropriazione e occupazione. Il comune aveva proposto opposizione; il Tribunale aveva revocato il decreto ma aveva riconosciuto un importo molto inferiore a quello domandato. La Corte d’appello aveva rigettato gli appelli principale e incidentale. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata introdotta con citazione invece che con ricorso, in un rito che richiedeva il ricorso, e che ciò avrebbe dovuto comportare la non proseguibilità del giudizio e la conferma del decreto; 2) violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 156, 641 e 645 c.p.c., lamentando che la citazione era stata notificata nel termine, ma depositata oltre il termine di 40 giorni, con conseguente inammissibilità dell’opposizione; 3) violazione dell’art. 6 d.m. 8 aprile 2004, censurando il criterio seguito per il valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi, perché a suo dire il giudice aveva indebitamente considerato la sola differenza tra quanto già riconosciuto e quanto poi liquidato dalla Cassazione, invece del valore complessivo della domanda o dello scaglione superiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 758/2022, nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011 introdotti erroneamente con citazione anziché con ricorso, la tempestiva notificazione della citazione salva gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo, anche indipendentemente dall’ordinanza di mutamento del rito; la successiva conversione opera solo per il futuro. Nel caso concreto, l’opposizione era stata notificata entro il termine di 40 giorni, sicché il giudizio era validamente instaurato. È stato rigettato anche il terzo motivo: ai fini della liquidazione del compenso, nel giudizio di impugnazione il valore va commisurato alla maggiore somma ottenuta rispetto a quella già riconosciuta nel grado precedente, cioè al solo oggetto dell’impugnazione; pertanto era corretto considerare la differenza tra l’indennità già liquidata e quella poi riconosciuta dalla Cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato il parametro formale con cui sono stati formulati i motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
nei procedimenti soggetti al rito sommario/ricorso, l’errore sull’atto introduttivo non travolge il giudizio se la citazione è stata tempestivamente notificata; l’eventuale mutamento del rito opera solo per il futuro, senza effetti retroattivi penalizzanti.
l’opposizione a decreto ingiuntivo in quella materia doveva essere introdotta con ricorso e secondo il rito sommario.
richiamato in relazione alla tesi dell’inidoneità dell’atto introduttivo e alla sanatoria del vizio formale.
richiamato nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e del termine per la reazione processuale.
richiamato nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con forma processuale errata.
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudizio non potesse essere proseguito e che dovesse essere confermato il decreto ingiuntivo.
art. 6 d.m. 8 aprile 2004
il valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso, va individuato secondo il disputatum nel giudizio di impugnazione, cioè nella maggiore somma oggetto di impugnazione e non nel valore complessivo astratto della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, se la domanda che dovrebbe essere proposta con ricorso viene introdotta con citazione, la tempestiva notificazione dell’atto è sufficiente a far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’instaurazione del giudizio, fermo restando il rito corretto da seguire per il prosieguo.
- La conversione del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011 non ha efficacia retroattiva pregiudizievole: opera per il futuro e non elimina gli effetti già prodotti dall’atto introduttivo come concretamente formato e tempestivamente notificato.
- Nel giudizio di impugnazione, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della controversia va commisurato al solo oggetto dell’impugnazione, cioè alla maggiore somma domandata o ottenuta rispetto a quella già riconosciuta nel grado precedente, e non al valore complessivo astratto della pretesa originaria.
- Quando la Cassazione decide nel merito rideterminando una somma già parzialmente riconosciuta nei gradi di merito, il "disputatum" rilevante per il compenso del difensore è la differenza tra quanto già attribuito e quanto ulteriormente riconosciuto.
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