Cassazione Civile, Ordinanza n. 03320/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una società di spedizioni aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado resa a favore della proprietaria confinante. Nel merito della controversia, la lite riguardava la parziale occupazione del sottosuolo di un terreno da parte delle fondamenta di un fabbricato costruito sull’area limitrofa, nonché la realizzazione di vedute sulla facciata dell’edificio e di un cancello sul confine. Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’erronea applicazione dell’art. 840, comma 2, c.c., sostenendo che non vi fosse lesione di un interesse attuale o futuro della proprietaria del fondo, anche per effetto di un preteso obbligo di cessione del mappale al Comune. Con il secondo motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c., assumendo che la tutela della rimessione in pristino non fosse applicabile, perché le fondazioni erano interrate e perché l’art. 872 c.c. sarebbe limitato alle violazioni delle norme della sezione successiva o da questa richiamate. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui ha aderito la controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione e, ai sensi degli artt. 390, 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché nell’atto di rinuncia risultava l’adesione della controricorrente, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 840, comma 2, c.c.
invocato dalla ricorrente per escludere la tutela del proprietario del suolo rispetto alla parziale occupazione del sottosuolo da parte delle fondazioni del fabbricato confinante.
art. 872, comma 2, c.c.
invocato per sostenere l’inapplicabilità della rimessione in pristino ai manufatti interrati e, più in generale, della tutela prevista per le violazioni edilizie richiamate dalla norma.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 391, comma 1, c.p.c.
fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso dopo la comunicazione della fissazione della decisione.
artt. 390 e 391 c.p.c.
richiamati per escludere la condanna alle spese in presenza di rinuncia al ricorso con adesione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la sua applicazione perché la rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione dopo la comunicazione della fissazione della decisione, il giudizio si estingue con ordinanza.
- Se alla rinuncia aderisce la controparte, la Corte non provvede alla condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per talune definizioni sfavorevoli del ricorso.
- In presenza di rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche se concernenti questioni di confine, sottosuolo e tutela ripristinatoria in materia edilizia e di rapporti di vicinato.
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