Cassazione Penale, Ordinanza n. 33718/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto ed euro 10.000 di ammenda, per i reati edilizi contestati in concorso con altra imputata. Il ricorso articolava cinque motivi. Con il primo motivo si contestava la responsabilità per l'intervento edilizio abusivo, sostenendo, in sostanza, la natura pertinenziale della tettoia. Con il secondo si censurava il giudizio di colpevolezza per le violazioni della normativa antisismica. Con il terzo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quarto si contestava la conferma dell'ordine di demolizione. Con il quinto si censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: i primi due perché le sentenze di merito avevano motivato razionalmente la rilevanza penale dell'opera e l'applicabilità della disciplina antisismica; il terzo perché la non modesta incidenza urbanistica delle opere ostava alla particolare tenuità; il quarto perché non si confrontava con la motivazione impugnata e ogni ulteriore verifica sulla permanenza della tettoia era rimessa alla fase esecutiva; il quinto perché la pena era stata giustificata dall'entità degli abusi e dalla continuazione, risultando comunque prossima ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni razionali e che le censure difensive tendevano a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti l'obbligo di pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso nel reato contestato.
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per il reato edilizio relativo all'intervento realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo, la cui rilevanza penale è stata confermata dai giudici di merito.
Richiamato tra le disposizioni della normativa antisismica violate.
Richiamato tra le disposizioni della normativa antisismica violate.
La Corte ribadisce che la contravvenzione comprende qualsiasi intervento edilizio in zona sismica realizzato in violazione della normativa di settore, salvo le opere di manutenzione ordinaria, anche quando si tratti di semplici volumi tecnici.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della non modesta incidenza urbanistica delle opere abusivamente realizzate.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia edilizia, la qualificazione di un'opera come pertinenza può essere esclusa quando le sue caratteristiche, accertate dagli organi tecnici, evidenzino una rilevante incidenza urbanistica; la rivalutazione di tali apprezzamenti di merito non è consentita in cassazione se la motivazione è razionale e non illogica.
- In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione prevista dall'art. 95 del d.P.R. n. 380/2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica in violazione della normativa di settore, anche se l'opera consiste in semplici volumi tecnici, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'opera abusiva presenta una non modesta incidenza urbanistica.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, a fronte di una motivazione razionale della sentenza impugnata, si limitano a contrapporre una diversa valutazione dei fatti o delle prove, mirando a una rivalutazione del merito.
- La permanenza dell'opera abusiva e le ulteriori verifiche relative all'esecuzione dell'ordine di demolizione possono essere demandate alla fase esecutiva quando la sentenza dia atto della persistente esistenza dell'opera.
- La determinazione della pena, motivata mediante il riferimento all'entità degli abusi, alla continuazione e alla prossimità ai minimi edittali, non è censurabile in cassazione mediante mere valutazioni alternative.
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