Cassazione Civile, Sentenza n. 18532/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della CTR Sicilia (sezione staccata di Catania) che aveva annullato o dichiarato illegittime diverse iscrizioni a ruolo straordinarie e la corrispondente cartella di pagamento (ruoli 2012/900333, 900334, 900335, 900336) relative ad imposte dirette e IVA per gli anni 2004-2006. L'Agenzia deduceva violazione di norme sul ruolo straordinario e sulla disciplina del fallimento, sostenendo che, anche nel soggetto fallito, l'iscrizione a ruolo straordinario è legittima e necessaria per la tempestiva ammissione con riserva del credito al passivo fallimentare, benché l'accertamento non fosse definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che le iscrizioni a ruolo fondate su avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario (pur non definitivamente) non possono conservarsi: l'iscrizione straordinaria è misura cautelare la cui legittimità dipende dall'atto impositivo sottostante, e quindi perde efficacia se tale atto è annullato. È stata altresì ritenuta illegittima la duplicazione di ruolo (annullamento del ruolo 2012/900334). La Corte ha precisato che l'ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari non richiede necessariamente la preventiva iscrizione a ruolo/cartella, potendo il credito essere provato con altri documenti. Le spese tra Agenzia e agente della riscossione sono compensate; nulla sulle spese verso la fallita per mancata costituzione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 11
Consente l'iscrizione nei ruoli straordinari in caso di pericolo per la riscossione; la Corte tuttavia chiarisce che tale iscrizione è misura cautelare la cui legittimità dipende dall'esistenza e dalla validità dell'atto impositivo sottostante, che perde efficacia se l'atto viene annullato anche in sede non definitiva
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis
Prevede l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'importo risultante dall'avviso di accertamento non definitivo; la Corte interpreta tale norma come riconducibile a una misura cautelare che deve comunque rispettare l'efficacia delle decisioni del giudice tributario che annullino l'avviso
Legge Fallimentare (L.F.), artt. 96, 101, 113-bis, 117
Riferite dalla ricorrente per sostenere l'esclusiva rilevanza della iscrizione a ruolo ai fini dell'ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto infondata tale affermazione, precisando che l'ammissione al passivo non richiede necessariamente l'iscrizione a ruolo o la cartella, e che l'onere probatorio del creditore si assolve con documenti idonei (art. 93 L.F. richiamato)
Legge Fallimentare (L.F.), art. 93
Richiamata dalla Corte per affermare che il creditore deve provare l'esistenza del credito tramite documenti dimostrativi e che tali documenti possono essere diversi dal ruolo o dalla cartella di pagamento
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1
Norma processuale tributaria richiamata nel quadro delle censure; la Corte non l'ha ritenuta idonea a mutare il principio che l'iscrizione cautelare perde efficacia se l'atto impositivo è annullato dal giudice tributario
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Richiamato come base normativa per il motivo di cassazione (violazione di norme e falsa applicazione); la Corte ha ritenuto le doglianze infondate alla luce dei principi di diritto sopra esposti
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinaria prevista per rischi sulla riscossione è una misura cautelare la cui legittimità è subordinata alla validità dell'atto impositivo: se l'avviso di accertamento viene annullato dal giudice tributario, l'iscrizione perde efficacia anche se la sentenza non è definitiva.
- Una duplicazione di iscrizioni a ruolo è illegittima e va annullata.
- L'annullamento dell'atto impositivo impone all'ufficio di conformarsi alla statuizione giudiziale, con conseguenti provvedimenti di sgravio e, se del caso, rimborso.
- Per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari non è imprescindibile la preventiva iscrizione a ruolo o la notifica della cartella: il creditore può dimostrare il credito con altri documenti idonei ai sensi dell'art. 93 L.F.
- In casi simili è strategico monitorare lo stato dei giudizi tributari: se l'avviso è impugnato e viene annullato (anche non definitivamente), l'ente impositore deve valutare l'opportunità di non procedere o di revocare iscrizioni cautelari per evitare il rischio di dover stornare somme o subire rimborsi.
- Nel contenzioso tra Agenzia e agente di riscossione, la coincidenza di posizione processuale può comportare compensazione delle spese tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18396/2023 del 28/06/2023
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18397/2023 del 28/06/2023
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18406/2023 del 28/06/2023
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18437/2023 del 28/06/2023
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18439/2023 del 28/06/2023
- Sentenza civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 18441/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →