Cassazione Civile, Ordinanza n. 13656/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione IMU 2017 emesso da Roma Capitale nei confronti di una società proprietaria di immobili qualificati come beni-merce. Il ricorso introduttivo contro l'avviso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che, per effetto della legge di bilancio 2020 (l. 160/2019), dovesse applicarsi il favor rei e quindi non dovesse operare la decadenza dal beneficio IMU in caso di omessa dichiarazione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La società ha inoltre contestato la debenza delle sanzioni collegate all'omessa presentazione della dichiarazione IMU richiesta per fruire dell'esenzione sui beni-merce.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, per l'anno 2017, l'esenzione IMU per i beni-merce subordinata alla presentazione della dichiarazione restava disciplinata dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013; la legge 160/2019, in vigore dal 2020, non ha avuto efficacia retroattiva né ha abrogato la disciplina previgente. Ne consegue che l'omessa dichiarazione comporta la perdita del beneficio fiscale e mantiene dovute l'imposta e le sanzioni, senza che possa operare il favor rei, istituto riferito alle sole sanzioni tributarie e non idoneo a introdurre una generale retroattività della normativa più favorevole. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, oltre a ciò, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 472/1997
Il principio del favor rei è richiamato come regola riferita alle sanzioni tributarie, ma non opera per estendere retroattivamente una disciplina sostanziale più favorevole all'imposta dovuta per annualità anteriori.
art. 12 preleggi
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'applicazione della disciplina successiva, ma la Corte esclude che il criterio interpretativo consenta la retroattività della legge del 2019 all'anno d'imposta 2017.
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
La disciplina dell'esenzione IMU per i beni-merce resta applicabile all'anno 2017 e richiede la presentazione della dichiarazione quale presupposto per ottenere il beneficio; la sua omissione determina decadenza dall'agevolazione.
art. 1, comma 769, l. 27 dicembre 2019, n. 160
Norma entrata in vigore dal 2020, non ha efficacia retroattiva per l'anno 2017 e non ha abrogato la disciplina precedente; non consente di escludere l'imposta o le sanzioni per omissioni pregresse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente a titolo sanzionatorio per la soccombenza.
È stata altresì disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per il primo motivo, ma la censura viene disattesa perché la disciplina applicabile e l'interpretazione consolidata escludono la tesi della ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per il secondo motivo, ma la doglianza è respinta perché non viene ravvisato un fatto decisivo omesso idoneo a sovvertire l'esito della lite.
Massime di principio
- In materia di IMU, l'esenzione per i beni-merce può essere subordinata, per espressa previsione normativa, alla presentazione della dichiarazione annuale; l'omissione dell'adempimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale e rende dovuta l'imposta.
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via analogica o estensiva, né sostituite da adempimenti diversi da quelli specificamente richiesti dal legislatore.
- Il principio del favor rei opera in ambito tributario con riferimento alle sanzioni, ma non determina una generale retroattività delle norme più favorevoli sul presupposto d'imposta, soprattutto quando la disciplina sopravvenuta ha natura innovativa e non interpretativa.
- L'introduzione di una disciplina agevolativa successiva non comporta, di per sé, l'illegittimità retrospettiva della disciplina precedente; per gli anni d'imposta anteriori continua ad applicarsi la normativa allora vigente, salvo espressa previsione di retroattività o abrogazione.
- Quando l'omessa dichiarazione costituisce presupposto della perdita del beneficio fiscale, non può essere esclusa la debenza delle sanzioni per mera invocazione dell'incertezza normativa se la disciplina applicabile risulta invece chiara e consolidata.
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