Cassazione Civile, Ordinanza n. 36870/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto qualificato dai giudici di merito come appalto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di macchinari per un impianto sperimentale di stabilizzazione termica dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla frazione organica. La società appaltatrice/committente si oppose a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per il pagamento del corrispettivo, ottenendo in primo grado una riduzione della somma dovuta per la ritenuta sussistenza di vizi dell'opera. La Corte d'appello confermò però la decisione del Tribunale, ritenendo che le prove tecniche fossero state eseguite con materiale improprio, che l'impossibilità di validare l'impianto dipendesse dalla natura e dalle modalità pattuite, che spettasse alla ricorrente selezionare i rifiuti e curare le attività a monte e a valle dell'impianto, e che non fosse provato il grave inadempimento dell'appaltatore né l'essenzialità del termine. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 1668 c.c., sostenendo che i vizi dell'impianto erano tali da renderlo inidoneo al funzionamento e da giustificare la risoluzione; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e della norma sull'appalto, lamentando una falsa qualificazione dell'impianto come sperimentale, l'omessa risposta sui vizi emersi da ATP, consulenza di parte, test e manuale d'uso, il rigetto delle domande risarcitorie e la mancata considerazione del termine come essenziale; 3) violazione degli artt. 112, 113, 132 e 244 c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado e riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che essi miravano in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dai giudici di merito, attività sottratte al sindacato di legittimità; ha inoltre chiarito che non vi era omessa pronuncia, né violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., né un vizio motivazionale radicale ex art. 132 c.p.c., e che il mancato riconoscimento del risarcimento conseguiva logicamente all'esclusione del grave inadempimento, mentre l'essenzialità del termine era stata già negata in appello per difetto di pattuizione espressa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la deduzione istruttoria era stata respinta in primo grado per irrilevanza e la ricorrente non aveva proposto uno specifico motivo di gravame contro tale statuizione, limitandosi a riproporre la richiesta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In tema di appalto, la risoluzione o le ulteriori conseguenze per vizi dell'opera presuppongono un accertamento in fatto sulla gravità dei difetti e sulla loro incidenza sulla funzionalità dell'opera; tale accertamento, se compiuto dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la censura mira solo a rimettere in discussione i fatti.
L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non la mera mancata adesione del giudice a singoli argomenti difensivi o a una diversa lettura delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che tali non sono o disattende prove legali; non basta lamentare una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede una motivazione mancante o radicalmente apparente, non una motivazione semplicemente non condivisa.
La deduzione istruttoria respinta in primo grado deve essere specificamente impugnata in appello se si vuole ottenere il riesame della relativa decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione di legge presuppone l'erronea interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta nella norma; se la censura mira invece a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, essa è inammissibile come motivo di legittimità.
- Non integra omessa pronuncia la mancata confutazione di singoli argomenti difensivi o di specifiche risultanze probatorie, essendo necessario che il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o un'eccezione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso di prove non dedotte o di indebita attribuzione di efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia male apprezzato le prove.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 132 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o talmente radicalmente insufficiente da equivalere a un difetto assoluto di giustificazione.
- La richiesta di rinnovazione o ammissione di mezzi istruttori rigettati in primo grado deve essere veicolata con uno specifico motivo di appello contro la statuizione di diniego; la mera riproposizione della prova non impone al giudice d'appello un nuovo esame discrezionale.
- In tema di appalto, la valutazione sulla gravità dei vizi dell'opera, sulla loro incidenza funzionale e sulla conseguente spettanza dei rimedi è questione di fatto rimessa al giudice di merito, salvo i limiti del controllo di legittimità.
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