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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10766/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato gli avvisi di accertamento IVA relativi all'anno 2002 a carico di Sibeor s.r.l. e Magnum s.r.l.. Il Fallimento deduceva vizi procedurali e di merito: estinzione del processo per mancata riassunzione dopo dichiarazione di fallimento, omessa sospensione per querela di falso, errata applicazione delle norme sul raddoppio dei termini d'accertamento (denuncia penale e prescrizione), illegittimità istruttorie relative ai pvc della Guardia di Finanza, motivazione apparente, errata applicazione del regime IVA (neutralità e proporzionalità; detrazione) e illegittima comminazione di sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: è stata ritenuta corretta la valutazione della CTR circa la tempestività della riassunzione del giudizio (termine fatto decorrere dall'ordinanza che dichiarava l'interruzione), la mancata sospensione per querela di falso è stata giustificata dalla mancata pertinenza/relevanza della querela rispetto agli atti oggetto del giudizio tributario e dalla valutazione compiuta dalla CTR, è stata confermata la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per la presenza dell'obbligo astratto di denuncia penale (ai sensi delle norme 'ratione temporis' e giurisprudenza consolidata), ed è stato affermato il principio per cui fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comportano il disconoscimento della detrazione IVA (art. 21, comma 7, DPR 633/1972: IVA 'fuori conto'). Pertanto la sentenza di merito è stata confermata nella parte sostanziale in cui convalidava gli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40

    Disciplina l'interruzione del processo tributario; la Corte conferma che l'effetto interruttivo può operare automaticamente ma l'art. 43 disciplina la ripresa e fa decorrere il termine per la riassunzione dalla dichiarazione giudiziale di interruzione

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43

    Stabilisce che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione dell'interruzione; quindi la riassunzione operata dopo l'ordinanza dichiarativa è tempestiva

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    Prevede la sospensione del processo tributario in caso di querela di falso; la Corte ricorda però che il giudice tributario deve verificarne la pertinenza e la rilevanza prima di disporre la sospensione

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare e va considerata 'fuori conto', impedendo la compensazione tra IVA a monte e a valle e precludendo la detrazione

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Norma richiamata nel contesto del raddoppio dei termini d'accertamento IVA; la Corte conferma che il raddoppio può essere applicato quando sussiste l'obbligo astratto di denuncia penale per reati fiscali

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Richiamata in tema di raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali (IRPEF/IRES) in presenza dell'obbligo di denuncia; la Corte sottolinea la lettura consolidata che prescinde dall'esito del procedimento penale

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8

    Norme penali in tema di reati tributari: la Corte ribadisce che per l'applicazione del raddoppio dei termini è sufficiente l'astratta configurabilità del reato che impone l'obbligo di denuncia, senza che il giudice tributario possa sindacare l'accertamento penale

  • Direttiva 2006/112/UE (artt. 167, 168, 178, 220, 226)

    Citata nella doglianza eurounitaria: la Corte osserva che l'interpretazione della direttiva non ostacola che lo Stato membro escluda la detrazione per operazioni oggettivamente inesistenti nei termini applicati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (con riferimento alla tutela della neutralità e proporzionalità)

Massime di principio

  • Interruzione del processo per fallimento: nel processo tributario, pur potendo l'interruzione operare automaticamente, il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale che dichiara l'interruzione (art. 43 D.Lgs. 546/1992); la riassunzione successiva all'ordinanza è quindi tempestiva se nei termini previsti.
  • Querela di falso: il giudice tributario deve verificare la pertinenza e la rilevanza della querela rispetto agli atti impugnati prima di disporre la sospensione; se la querela riguarda soggetti o fatti non pertinenti al giudizio tributario, la sospensione può essere esclusa.
  • Raddoppio dei termini d'accertamento: per applicare il raddoppio (IVA, IRPEF, IRES) è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale (astratta configurabilità del reato), indipendentemente dall'esito o dalla prescrizione del reato, salvo che si dimostri l'assenza del presupposto dell'obbligo di denuncia.
  • Fatture per operazioni inesistenti: l'emissione, annotazione e utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comporta l'applicazione dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972: l'IVA viene considerata 'fuori conto' e non è riconoscibile la detrazione, venendo meno il meccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle.
  • Compensazioni infragruppo e neutralità IVA: la mera circostanza che complessivamente il gruppo risulti in pareggio o a credito non esclude l'applicabilità delle regole antievasive; la compensazione infragruppo richiede adempimenti e condizioni specifiche e non opera automaticamente per giustificare detrazioni su fatture inesistenti.
  • Contestazione di illegittimità istruttorie e produzione di atti: per ottenere il favore della Cassazione è necessario porre motivi autosufficienti e riprodurre negli atti (querela di falso, PVC, avvisi ecc.) i documenti rilevanti; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
  • Onere motivazionale del giudice tributario: il giudice deve compiere una valutazione autonoma delle risultanze investigative e motivare la congruità degli elementi probatori; tuttavia, se la ricostruzione fattuale della frode non è seriamente contestata, la motivazione che ritiene adeguati i riscontri probatori è sufficiente.

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