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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10750/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 3/2018 che, in un giudizio possessorio originato da un ricorso ex art. 703 c.p.c., aveva riconosciuto a favore degli eredi di D'Ambrosio la tutela possessoria limitata a una servitù di passaggio sulla particella catastale 392 (escludendo ultrapetizione sulla 393), e aveva condannato Mastropietro al pagamento della metà delle spese del grado in favore degli eredi. Il ricorrente deduceva plurime censure: nullità/insufficiente motivazione e omissione di pronuncia relative alla costituzione degli eredi (mancanza di procura e di deposito di comparsa di costituzione), illegittima condanna alle spese a favore di parti non ritualmete costituite, nullità per omissione di pronuncia sulla domanda di ripristino, e vizi relativi alla qualificazione della domanda (reintegrazione uti dominus vs tutela della servitù) e dell'esistenza giuridica del possesso di servitù.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi connessi (principalmente relativi alla mancanza di valida costituzione degli eredi e alla conseguente illegittima condanna alle spese a loro favore), rigettando i restanti motivi. Ha dichiarato che la notifica ai singoli eredi, effettuata personalmente e non presso l'avvocato ritenuto difensore, era originariamente atto formale viziato ma sanabile; tuttavia, essendo trascorso oltre un anno dalla pronuncia, la notifica personale si ritiene sanata per effetto del tempo trascorso. Quanto alla condanna alle spese a favore degli eredi, la Corte ha ritenuto fondata la censura: la comparsa conclusionale priva di procura non poteva costituire valida costituzione, per cui gli eredi dovevano essere considerati contumaci e non avevano diritto al rimborso spese; perciò la sentenza di merito è cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese (art. 382, III comma c.p.c.). Gli altri profili (assorbimento della domanda di ripristino, ricostituzione della domanda come tutela della servitù, impossibilità giuridica della servitù) sono stati ritenuti infondati o inammissibili. La Corte ha inoltre dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 703 cod. proc. civ.

    Norma procedurale di competenza per l'azione possessoria introduttiva del giudizio sommario; indica la natura dell'azione con cui è iniziato il procedimento.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Rinvio alla rinnovazione della notificazione quale possibile rimedio per vizi formali; la Corte richiama la possibilità di sanatoria mediante rinnovazione.

  • art. 330, comma III, cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui, decorso più di un anno dalla pronuncia, la notificazione deve essere effettuata alla parte personalmente, con conseguenze sulla validità degli atti successivi e sulla sanatoria per effetto del tempo trascorso.

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto delle notificazioni e dell'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili; la Corte usa per estensione principi giurisprudenziali collegati.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Riferimento alla natura e agli effetti degli atti difensivi: una comparsa conclusionale può essere atto idoneo a costituire la parte se corredata da procura, altrimenti è inidonea.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nelle censure di omissione di pronuncia; la Corte precisa che non c'è omissione quando la decisione è assorbente e fornisce motivazione implicita sull'oggetto assorbito.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Rilevante rispetto al principio che le spese processuali spettano a chi le ha sostenute effettivamente per difendersi; la condanna alle spese richiede che la parte abbia svolto attività difensiva rilevante.

  • art. 132 n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione al principio di motivazione della sentenza; censurati per presunta insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla costituzione e attività difensiva degli eredi.

  • art. 360, comma I, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, omessa motivazione, ecc.); i vizi dedotti dal ricorrente sono stati qualificati e valutati alla luce di questi motivi.

  • artt. 1168 e 1170 cod. civ.

    Norme sulla tutela possessoria; la Corte richiama che la domanda possessoria deve riferirsi a una situazione di fatto corrispondente a determinate facoltà (es. servitù) e che la reintegrazione si riferisce alla specifica situazione dedotta.

  • artt. 1027, 1072, 1140 cod. civ.

    Norme relative alle servitù e diritti reali; sono state riferite nei motivi del ricorrente che sosteneva l'impossibilità giuridica della servitù invocata, ma la Corte le ha ritenute non decisive rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La notifica e la costituzione di parti devono rispettare la forma richiesta (esistenza di procura alle liti): una comparsa conclusionsale priva di procura non costituisce validamente la parte.
  • Il principio di apparenza attribuisce rilevanza alla qualificazione processuale data dal giudice fino a che non sia eliminata, ma vizi formali di notifica/ costituzione possono essere sanati mediante rinnovazione; se è decorso più di un anno dalla pronuncia, la notificazione personale può ritenersi sanata per il tempo trascorso, salvo diversa situazione.
  • La condanna alle spese processuali richiede che la parte cui sono attribuite abbia effettivamente sostenuto spese difensive: non può essere riconosciuta a parti che non si siano ritualmente costituite o che non abbiano svolto attività processuale rilevante.
  • L'omissione di pronuncia non è configurabile quando la decisione adottata è assorbente rispetto ad altre domande: la decisione assorbente implica una decisione implicita sulle questioni assorbite, purché adeguatamente motivata.
  • In materia possessoria, la tutela va esercitata con riferimento alla situazione di fatto dedotta (causa petendi); tuttavia il giudice può riconoscere la tutela del possesso di una facoltà concreta (es. servitù di passaggio) anche se la petizione originaria era formulata con diversa qualificazione, se la prova e i fatti dimostrano tale situazione.
  • In sede di impugnazione, è essenziale produrre documentazione che attesti la valida costituzione delle parti nel grado impugnato; l'assenza di tale prova può portare alla cassazione parziale della statuizione sulle spese.

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