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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10752/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1698/2017. 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 1260 c.c.: censura per aver ritenuto che attribuzioni patrimoniali operate durante la liquidazione (cessione crediti, assegnazioni in natura) non incidessero sulla responsabilità della socia Furnò; 2) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di accertamento dell'attività prestata e sull'ammontare del compenso dovuto al Carbone; 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e artt. 1414 e segg. c.c.: omissione di pronunciamento sulla eccezione di simulazione della scrittura di cessione del 24 marzo 2009; 4) Violazione dell'art. 2697 c.c.: la transazione del 17 ottobre 2013 e la consegna dell'assegno non sarebbero stati provati come estintivi e l'onere della prova era attribuito erroneamente al Carbone; 5) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1 l. 24.12.2012 n. 228: censura sulla pronuncia di condanna alle spese e sull'applicazione della sanzione/contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo e ha rigettato il primo e il terzo, assorbendo il quinto. In particolare: - Ha ritenuto che la posizione del creditore dopo la cancellazione della società rientri nell'ambito dell'art. 2495 c.c. (successio in debiti e responsabilità dei soci limitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione). Il creditore deve provare l'avvenuta distribuzione e la somma riscossa dai soci; - Ha stabilito che, quando il socio deduca l'estinzione del credito per effetto di una transazione e della consegna di assegno, grava sul socio l'onere di provare l'effettiva estinzione (incasso dell'assegno), posto che l'effetto liberatorio dell'assegno si verifica con il concreto incasso; - Ha ritenuto corretta l'esclusione, nel giudizio pendente contro i soci subentrati per effetto dell'art. 110 c.p.c., della valutazione di atti nuovi e di contestazioni sulla simulazione del bilancio o di atti di disposizione non pertinenti al thema decidendum, perché non possono essere introdotti come nuove domande contro i successori processuali; - Per effetto dell'accoglimento parziale il giudizio è stato cassato nei soli punti indicati e rimandato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati; la Corte di rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle spese (compresa la decisione sulle spese di Cassazione).

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    I debiti sociali non soddisfatti dopo la cancellazione della società si trasferiscono ai soci; per le società di capitali la responsabilità dei soci è limitata alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il creditore deve provare la distribuzione e la riscossione da parte dei soci (fatto costitutivo della responsabilità).

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'effetto estintivo di una transazione (in particolare il concreto pagamento mediante assegno) grava su chi sostiene che il credito sia stato estinto; nel caso di assegni l'effetto liberatorio si verifica con l'incasso del titolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve decidere su tutte le domande e questioni costituenti il thema decidendum; tuttavia non è tenuto a pronunciarsi su domande nuove introdotte dai successori processuali quando queste esulano dall'oggetto del processo successorio.

  • art. 110 c.p.c.

    Regola la successione processuale: i soci che subentrano alla società assumono la posizione processuale della società estinta e non possono essere destinatari di domande nuove che non attengano all'oggetto già posto in giudizio.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020 n. 176)

    Procedura prevista per la decisione in camera di consiglio (uso processuale seguito nel presente giudizio).

  • art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228

    Norma sul contributo unificato (richiamata relativamente alla censura sul raddoppio del contributo), ritenuta però accessoria e da rivedere dal giudice di rinvio in relazione all'esito del merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulle spese di lite (richiamate nella censura del ricorrente); la decisione su tali profili è rimessa al giudice di rinvio in conseguenza della cassazione parziale.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibile simulazione della scrittura di cessione: la Cassazione ha ritenuto che la questione sulla simulazione, essendo nuova rispetto al thema originario e non pertinente ai successori processuali, non imponeva obbligo di pronuncia nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese il creditore sociale può agire nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.; tuttavia la responsabilità dei soci di società di capitali è limitata alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
  • Spetta al creditore provare l'avvenuta distribuzione e la riscossione da parte dei singoli soci (fatto costitutivo della responsabilità intra vires).
  • Se il socio deduce l'estinzione del debito per effetto di una transazione o di un pagamento con assegno, grava sul socio l'onere di provare l'effettiva estinzione: l'assegno libera solo se effettivamente incassato.
  • I successori processuali (soci subentrati per effetto dell'art. 110 c.p.c.) assumono la posizione processuale della società e non possono essere destinatari di domande nuove che escano dal thema decidendum originario; questioni nuove sulla simulazione del bilancio o su atti di depauperamento del patrimonio devono essere proposte nei modi e nei tempi processuali appropriati.
  • Le questioni accessorie (spese, contributo unificato, sanzioni) vengono rideterminate dal giudice di rinvio tenendo conto dell'esito del merito stabilito dalla Cassazione.

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