Cassazione Civile, Sentenza n. 10770/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2006 per maggior reddito d'impresa contestato dall'Ufficio in relazione a contributi ricevuti per la ristrutturazione/adeguamento di un agriturismo. La controversia verteva sulla qualificazione fiscale del contributo: la ricorrente sosteneva che si trattasse di contributo in conto impianti (fiscalmente irrilevante, secondo la ricorrente, anche alla stregua dell'art. 5 L. 413/1991 se in regime forfetario), mentre l'Agenzia lo qualificava in conto capitale e ne chiedeva la tassazione come sopravvenienza attiva; rilevante era anche la mancata contabilizzazione e la mancata dimostrazione del metodo contabile adottato dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che la CTR ha correttamente ritenuto non provata la natura del contributo come in conto impianti e l'omessa contabilizzazione, nonché l'assenza di prova dell'adesione al regime di contabilità forfetaria invocato dalla ricorrente. La Corte ha osservato che: la qualificazione del contributo si determina in base alla finalizzazione oggettiva dell'erogazione; la mera indicazione del bando che definisce il contributo come in conto capitale è presuntiva e legittima l'azione dell'Ufficio; il contribuente ha l'onere di dimostrare il regime contabile e il metodo di contabilizzazione (anche le imprese in contabilità forfetaria devono rendere rintracciabile la contabilizzazione dei contributi). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
legge n. 413 del 1991, art. 5
Disciplina del regime forfetario per le imprese agrituristiche; secondo la ricorrente tale regime avrebbe reso fiscalmente irrilevanti i contributi, ma la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in tale regime e che, comunque, l'adesione al regime forfetario non giustifica l'omessa contabilizzazione né determina automaticamente la qualificazione e l'irrilevanza fiscale del contributo.
TUIR, art. 55
Norme relative alla determinazione del reddito d'impresa e al trattamento delle sopravvenienze attive; la Corte ha richiamato che i contributi qualificati in conto capitale possono costituire sopravvenienze tassabili ai sensi delle norme sul reddito d'impresa.
TUIR, art. 88
Richiamato in connessione con la nozione di reddito d'impresa e la qualificazione delle componenti reddituali; utilizzato nella valutazione della qualificazione del contributo.
codice civile, art. 2697
Regola dell'onere della prova; la Corte ha confermato che incombe sul contribuente la prova del regime contabile invocato e della contabilizzazione effettuata, con indicazione del metodo seguito.
codice di procedura civile, art. 115
Disciplina della non contestazione delle allegazioni; la Corte ha censurato l'uso improprio dell'istituto da parte della CTR da parte della ricorrente, ma ha confermato che la ricorrente non ha fornito deduzioni idonee a confutare le contestazioni puntuali dell'Amministrazione.
codice civile, art. 2217
Obbligo per gli esercenti imprese di redigere documentazione contabile che consenta la ricostruibilità postuma del bilancio; la Corte lo ha invocato per sostenere l'obbligo anche delle imprese individuali di rendere trasparente la contabilizzazione dei contributi.
codice di procedura civile, art. 360
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti dalla ricorrente sono stati esaminati ma ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
Massime di principio
- La qualificazione di un contributo come in conto impianti o in conto capitale dipende dalla finalizzazione oggettiva dell'erogazione (destinazione all'acquisto/realizzazione di beni vs incremento generico del patrimonio) e non solo dalla dicitura del bando.
- Il contribuente ha l'onere di provare il proprio regime contabile (es. adesione al regime forfetario) e, soprattutto, di documentare il metodo e le scritture contabili con cui ha gestito il contributo; l'assenza di contabilizzazione non vale a favore del contribuente.
- L'adesione al regime di contabilità forfetaria non legittima l'omessa contabilizzazione dei contributi ricevuti e non comporta automaticamente che i contributi siano fiscalmente irrilevanti; occorre comunque rendere rintracciabile la natura del contributo.
- La qualificazione data dalla pubblica amministrazione erogante (es. bando che indica 'in conto capitale') costituisce un elemento presuntivo rilevante e può legittimare l'azione dell'Ufficio se il contribuente non fornisce prova contraria concreta e documentata.
- In sede di impugnazione è essenziale dedurre e documentare nei gradi di merito tutte le questioni che si intendono assumere in Cassazione: questioni nuove o non affrontate dalla sentenza di merito sono soggette a preclusione e possono rendere inammissibili i motivi di cassazione.
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