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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10757/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione possessoria (art. 703 c.p.c.) relativa a una rata di terreno adibita a corte comune in Montefalco (località Cerrete). Il ricorrente (Camilli) chiedeva la reintegrazione nel possesso della corte, la rimozione di opere (tubature, pozzetti, filtri, persiane, ecc.), il ripristino dello status quo ante e il risarcimento dei danni; il resistente (Emili, poi la sua erede Barani) proponeva riconvenzionalmente la reintegrazione nel compossesso della corte e la consegna delle chiavi con la rimozione del cancello posto da Camilli. In primo grado il Tribunale ha respinto la domanda di Camilli e ha accolto la riconvenzionale, disponendo la consegna delle chiavi senza limitazioni d'uso; la Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'appello di Camilli confermando il compossesso in capo a Emili e ritenendo che la recinzione costituisse spoglio. Camilli ha impugnato in cassazione deducendo, in sintesi, travisamento e omessa valutazione di prove documentali e testimoniali, errata qualificazione del rapporto (compossesso vs mera servitù di passaggio), vizi nella motivazione e censure sulla regolamentazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure concernenti la valutazione della prova orale e la credibilità dei testi fossero questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che non fosse stato dimostrato un travisamento della prova ai sensi dell'art.115 c.p.c. Inoltre è stata richiamata la regola della 'doppia conforme' (conferma tra primo grado e appello) che limita ulteriormente il sindacato. Quanto alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori, e ha disposto l'eventuale versamento del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    Norma invocata per l'azione sommaria possessoria con cui Camilli aveva iniziato il giudizio; base procedurale della domanda iniziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al tema del 'travisamento' della prova: la Cassazione precisa che la violazione è deducibile solo se il giudice si è basato su elementi probatori inesistenti o ha tratto informazioni impossibili dalla fonte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione della prova spetta al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo i limiti di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva impugnato con riferimento ai nn. 3 e 5 e la Corte ha ritenuto le relative censure inammissibili o insufficienti.

  • art. 1144 c.c.

    Citato dal ricorrente nella censura relativa alla qualificazione del diritto possessorio/servitù; la Cassazione non ha ritenuto fondata la deduzione rispetto alla valutazione probatoria di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità delle sentenze in relazione alle spese; la Corte ha escluso la rilevanza perché la contestazione doveva essere sollevata in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni del diritto al giusto processo; la Cassazione non ha accolto la censura, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella denuncia della motivazione insufficiente; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili rispetto ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato implicitamente con riferimento alla 'doppia conforme': se appello conferma integralmente il primo grado dopo una certa data, il sindacato di legittimità è più ristretto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha ordinato l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In Cassazione la valutazione della credibilità e della forza probatoria delle testimonianze è di regola insindacabile: le censure che contestano semplicemente l'apprezzamento delle prove dal giudice di merito sono inammissibili.
  • Per far valere in sede di legittimità un 'travisamento' della prova ai sensi dell'art.115 c.p.c. occorre dimostrare concretamente che il giudice ha fondato la decisione su prove inesistenti o ha tratto conclusioni logicamente impossibili dai documenti acquisiti; argomentazioni generiche non bastano.
  • La regola della 'doppia conforme' (conferma tra primo grado e appello) riduce ulteriormente le possibilità di successo in Cassazione: quando il gravame non introduce elementi nuovi il sindacato è più restrittivo.
  • Questioni inerenti alla regolamentazione delle spese devono essere tempestivamente dedotte e impugnate nel grado di giudizio competente (es. appello); non è corretto attendere la Cassazione per rilanciare contestazioni non svolte nell'appello.
  • In controversie possessorie è strategico produrre, fin dai primi gradi, prove documentali chiare (atti notarili, titoli di proprietà, piante, fotografie datate) e dimostrazioni oggettive dell'uso esclusivo per contrastare efficacemente la valutazione testimoniale avversa.
  • Se si vuole impugnare in Cassazione una decisione che si basa su elementi di fatto, è necessario formulare motivi che colgano vizi di diritto, fatti manifestamente non valutabili o errori logico-giuridici evidenti, non meramente una diversa valutazione delle prove.

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