Cassazione Civile, Ordinanza n. 15257/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca agì in giudizio contro alcuni soggetti che avevano prestato fideiussione per il debito di una società poi fallita, chiedendo l’accertamento del credito e la condanna al pagamento dello scoperto di conto corrente. Contestualmente chiese anche la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da due dei convenuti. Il tribunale accolse parzialmente la domanda monitoria/di merito e accolse la revocatoria; la corte d’appello confermò. In cassazione i ricorrenti proposero tredici motivi: (1) nullità per omessa pronuncia e violazione delle regole sulla CTU, perché il consulente aveva acquisito estratti conto non prodotti dalla banca senza loro consenso; (2) violazione degli artt. 198, 183, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l’uso di tali documenti e per la ripartizione dell’onere della prova; (3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla genericità del motivo d’appello relativo alla rideterminazione del saldo; (3-bis) violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere di provare la movimentazione del conto; (4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. sull’interpretazione delle pattuizioni relative agli interessi; (5) omessa pronuncia sull’assenza di eventus damni nella revocatoria; (6)-(8) violazione degli artt. 2320, 2729, 2901 e 2697 c.c. sul presunto stato di conoscenza, da parte di una socia accomandante, della situazione della società debitrice e sulla prova presuntiva; (9) violazione di artt. 2729, 2901, 1175, 1375 e 1227 c.c. per avere ravvisato l’eventus damni nonostante la presenza di altri coobbligati e la scelta della banca di non agire verso un coerede; (10) nullità per violazione dell’art. 307 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la riassunzione dopo la morte di un convenuto non fosse stata fatta nei confronti degli eredi; (11) nullità per motivazione apparente sul rigetto del motivo di appello relativo all’annotazione della sentenza di primo grado; (12) nullità e violazione dell’art. 132 c.p.c. sulla ritenuta genericità del motivo d’appello sulle spese. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: sui primi due ha applicato il principio, chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui nell’esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari anche se non prodotti tempestivamente dalle parti, purché nel rispetto del contraddittorio, e la nullità è solo relativa e va eccepita nella prima difesa utile; nel caso concreto i ricorrenti non avevano tempestivamente dedotto la nullità. I motivi successivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché tendevano a una nuova valutazione del merito, non autosufficienti per mancata trascrizione degli atti rilevanti, oppure perché la corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri in tema di revocatoria, di solidarietà passiva e di scindibilità delle cause. Il ricorso è stato rigettato integralmente, con compensazione delle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso di cassazione. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla consulenza tecnica d’ufficio e sull’acquisizione di estratti conto, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla distinzione tra CTU contabile ed esame di fatti principali e sulla natura relativa della nullità da acquisizione documentale irrituale, sanabile se non eccepita tempestivamente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, carenti di autosufficienza o comunque contrari ai principi consolidati in tema di interpretazione contrattuale, revocatoria ordinaria, onere della prova, solidarietà passiva e riassunzione del giudizio nei confronti di uno solo dei coobbligati. È stata disposta la compensazione integrale delle spese, in considerazione del fatto che il contrasto giurisprudenziale sul primo tema era stato risolto solo dopo il ricorso dalle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione revocatoria richiede, per gli atti successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; per gli atti gratuiti, come il fondo patrimoniale, è sufficiente la conoscenza del danno ragionevolmente derivabile ai creditori. L’eventus damni va valutato con riferimento alla concreta menomazione della garanzia patrimoniale del debitore.
Nell’esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche senza il consenso delle parti, purché operi entro i limiti dell’incarico e nel contraddittorio.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione delle preclusioni istruttorie; la Corte esclude la violazione quando l’acquisizione documentale avviene in sede di esame contabile nei limiti consentiti.
Richiamato in relazione all’utilizzo di documenti acquisiti dal consulente; la Corte ritiene che, nel caso di esame contabile, l’acquisizione non viola il principio di disponibilità della prova.
La violazione di norma sull’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onus a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o il convincimento raggiunto.
La censura per motivazione apparente è inammissibile se il ricorrente non trascrive il contenuto del motivo di appello o degli atti necessari a verificare la specificità della doglianza.
La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede di indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in che modo il giudice si sia discostato da essi; non è ammissibile una mera contrapposizione di interpretazioni.
Richiamato insieme ai canoni interpretativi contrattuali; la Corte ribadisce che la ricostruzione della volontà negoziale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il diritto di informazione del socio accomandante non esclude, in concreto, che egli possa aver richiesto e ottenuto informazioni al di fuori della cadenza annuale; il richiamo alla norma non consente di ribaltare un accertamento di fatto sulla sua conoscenza della situazione societaria.
La prova presuntiva è devoluta al giudice di merito; l’accertamento della consapevolezza del terzo ai fini della revocatoria è un apprezzamento di fatto, censurabile solo per vizi logici o giuridici.
Nel caso di cause scindibili e solidarietà passiva, la mancata riassunzione nei confronti degli eredi di una sola parte deceduta non determina l’estinzione dell’intero processo, ma solo del relativo rapporto processuale.
La nullità relativa derivante da attività processuali irrituali, come l’acquisizione documentale del consulente contabile, deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva all’atto o alla sua conoscenza.
Richiamato per distinguere la nullità assoluta, che può incidere come motivo di impugnazione, dalla nullità relativa sanabile se non tempestivamente dedotta.
È richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il controllo sul vizio motivazionale è precluso nei limiti indicati dalla norma.
È la base formale dei motivi di ricorso; la Corte segnala che molte censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o nullità, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
Sul fondo patrimoniale la Corte ribadisce che la costituzione del vincolo è atto a titolo gratuito, normalmente revocabile se pregiudica le ragioni creditorie.
Richiamati dai ricorrenti in relazione al comportamento della banca, ma ritenuti irrilevanti ai fini dell’eventus damni così come accertato dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti ma non idoneo a scalfire il giudizio sull’eventus damni e sulla revocatoria.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater; comma 1-bis
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’esame contabile disposto dal giudice, il consulente tecnico può acquisire documentazione necessaria alla risposta ai quesiti anche se non tempestivamente prodotta dalle parti, purché resti nei limiti dell’incarico e sia rispettato il contraddittorio; la relativa nullità è, di regola, relativa e va eccepita nella prima difesa utile dopo l’atto o la sua conoscenza.
- La violazione delle norme sull’onere della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce erroneamente l’onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contestano, in sostanza, la valutazione delle prove o il convincimento formatosi sulle risultanze istruttorie.
- In tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni sussiste anche quando l’atto non annulli interamente la garanzia patrimoniale, ma ne riduca o renda più difficile il soddisfacimento; nella solidarietà passiva il pregiudizio va valutato con riguardo al solo patrimonio del disponente convenuto.
- Per gli atti gratuiti, come la costituzione di un fondo patrimoniale, ai fini della revocatoria è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio per i creditori, non la prova di una vera e propria insolvenza del debitore.
- Le censure in cassazione che investono l’interpretazione di pattuizioni contrattuali o la ricostruzione del fatto devono essere autosufficienti: occorre trascrivere gli atti e indicare specificamente le ragioni per cui la motivazione sarebbe erronea o apparente; non è ammesso chiedere una nuova valutazione del merito.
- La mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi di una parte deceduta non estingue necessariamente l’intero giudizio quando le domande sono scindibili e i coobbligati sono legati da solidarietà passiva; l’effetto estintivo resta circoscritto al singolo rapporto processuale interessato.
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