Cassazione Penale, Sentenza n. 34520/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso denunciando, nei limiti dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., inosservanza degli artt. 129, 336 e 529 c.p.p. e vizi di motivazione riguardo all'insussistenza della querela relativa al reato di furto (capo a). In sostanza si contestava che l'azione penale per il furto non poteva essere iniziata perché la denuncia originaria era un mero atto di denuncia privo di qualsiasi espressione della volontà del denunciante di perseguire l'autore come querelante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la denuncia prodotta non esprimeva la volontà di proporre querela e non poteva quindi sostituirsi alla querela richiesta per l'esercizio dell'azione penale relativamente al reato di furto (capo A). Per questo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Ha inoltre eliminato la parte di pena riferita all'aumento per continuazione imputato in relazione a quel reato (nella motivazione indicati mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa, che, ridotti di un terzo per il rito abbreviato, corrispondevano a mesi 2 di reclusione ed euro 400), procedendo così alla rideterminazione della pena complessiva restando impregiudicata la condanna per il reato di indebito utilizzo di carta di credito (capo B).
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento alla disciplina sulle requisitorie e alla possibilità di discussione scritta nel procedimento di cassazione durante il periodo emergenziale; qui rilevante per le modalità di svolgimento del contraddittorio in Cassazione
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 16)
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata insieme all'art. 23 del d.l. n.137; citato come parametro procedurale
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limite formale all'impugnazione in cassazione nei procedimenti abbreviati; il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione
Norme richiamate dal ricorrente per contestare la motivazione e la correttezza delle determinazioni processuali; la Corte ha valutato in particolare il profilo della querela e della motivazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019 (Faedda, Rv. 277843)
Principio secondo cui la volontà di proporre querela non può essere desunta da una mera denuncia priva di espressioni indicative della volontà di perseguire il responsabile; principio applicato alla fattispecie
Massime di principio
- Denuncia e querela sono atti diversi: la querela richiede una espressa manifestazione di volontà del danneggiato di perseguire l'autore del reato; una semplice denuncia priva di questa espressione non può essere sostituita alla querela quando la legge richiede quest'ultima per l'esercizio dell'azione penale
- Se l'azione penale è iniziata senza la querela necessaria, le eventuali condanne relative a quel reato devono essere annullate (senza rinvio quando il difetto riguarda l'insussistenza della querela) e la pena complessiva deve essere ricalcolata eliminando le parti di pena attribuite a quel reato, compresi gli aumenti per continuazione imputati in relazione ad esso
- Nei procedimenti con rito abbreviato la riduzione della pena influisce anche sulla misura degli aumenti o degli ulteriori effetti (es. aumento per continuazione va ridotto nella stessa misura prevista per il rito), per cui la rimozione di un capo può comportare la sottrazione dalla pena finale della quota già computata per quel capo dopo la riduzione
- In impugnazione va sempre verificata la sussistenza formale dei presupposti di perseguibilità (es. querela quando richiesta): l'assenza di un atto sostanziale che dia inizio legittimamente all'azione penale è motivo idoneo all'annullamento della sentenza relativa a quel reato
- Le questioni procedurali che riguardano la legittimazione a perseguire devono essere valutate con attenzione già in fase istruttoria e in appello; la loro omissione può comportare l'annullamento della condanna in cassazione anche se il resto del giudizio rimane confermato
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