Cassazione Civile, Ordinanza n. 28839/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Tarsu per l'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di una società che contestava la legittimità dell'atto per difetto di motivazione. In particolare, la contribuente deduceva che l'accertamento non individuava in modo sufficientemente chiaro gli immobili tassati, la loro superficie e i criteri di quantificazione dell'imposta o la tariffa applicata. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva nuovamente deciso in senso sfavorevole alla contribuente. Con il ricorso per cassazione la società proponeva tre motivi: i primi due, trattati congiuntamente, denunciavano sostanzialmente la nullità o apparenza della motivazione della sentenza di rinvio, per avere la CTR respinto l'eccezione di nullità dell'avviso con motivazione solo assertiva e tautologica; il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 7, n. 4, d.lgs. 546/1992 per la mancata disapplicazione di un regolamento comunale che assoggettava le camere d'albergo alla tariffa prevista per gli esercizi commerciali anziché a quella delle civili abitazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente: la CTR si era limitata ad affermare, in modo apodittico, che il provvedimento fosse sufficientemente motivato e che vi fosse certezza sull'individuazione dei cespiti, senza spiegare i parametri della verifica e senza esaminare le ulteriori censure relative a superficie e criteri di quantificazione del tributo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la riformulazione del vizio motivazionale e afferma che il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; la motivazione apparente non soddisfa tale requisito.
art. 12 delle preleggi
Viene richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo quale parametro per la richiesta disapplicazione del regolamento comunale ritenuto illegittimo.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile solo la motivazione che sia radicalmente mancante, meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Una sentenza contiene motivazione apparente quando formula affermazioni apodittiche o tautologiche che non consentono di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permettono alcun controllo sulla correttezza della decisione.
- Se il giudice d'appello omette di esaminare tutte le specifiche censure mosse all'atto impositivo, la motivazione può risultare apparente anche quando affronti solo uno dei profili contestati in modo generico.
- Quando viene cassata la decisione per vizio di motivazione, restano assorbite le ulteriori censure non esaminate, che dovranno eventualmente essere valutate dal giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →