Cassazione Civile, Ordinanza n. 04323/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
I professionisti avevano inizialmente presentato quattro distinti ricorsi per ottenere la liquidazione dei compensi relativi a quattro procedimenti nei quali avevano patrocinato il Comune. Tali ricorsi erano stati dichiarati inammissibili dal Tribunale in composizione collegiale, dopo la costituzione del Comune che aveva eccepito la prescrizione presuntiva. Successivamente i professionisti avevano introdotto una nuova causa ordinaria davanti al Tribunale, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di euro 14.894,92. Il Tribunale, ritenendo ambigua la domanda e qualificandola come impugnazione delle precedenti ordinanze di inammissibilità rese nei procedimenti ex artt. 28 e 29 L. 794/1942, aveva dichiarato l’azione inammissibile. In appello, i professionisti sostenevano che la loro fosse una domanda ordinaria di merito per il pagamento degli onorari, e non un’impugnazione delle ordinanze. In cassazione deducevano, con un unico motivo, l’erronea interpretazione e qualificazione della domanda e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda ordinaria e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo preliminare d’ufficio secondo cui il giudizio di appello non poteva essere proseguito. Anche a voler ritenere che la domanda originaria fosse un’azione ordinaria di pagamento e non un’impugnazione, l’appello proposto era comunque inammissibile per il principio di apparenza, poiché il primo giudice aveva qualificato la domanda come impugnazione di ordinanze di inammissibilità; pertanto il rimedio corretto sarebbe stato il ricorso per cassazione e non l’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello e di cassazione, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamati come base dei precedenti procedimenti di liquidazione dei compensi professionali, poi conclusi con ordinanze di inammissibilità
invocato dal Comune quale eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti professionali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’erronea qualificazione della domanda
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 382, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c.
applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nell’impugnazione
richiamato solo per la difesa personale di una delle ricorrenti
Massime di principio
- Quando un provvedimento di primo grado qualifica la domanda come impugnazione e tale qualificazione è resa percepibile alle parti secondo il contenuto e la forma adottati, il mezzo di impugnazione va individuato secondo il principio di apparenza, cioè in base alla qualificazione data dal giudice che ha emesso il provvedimento e non alla natura che esso avrebbe dovuto avere.
- Se il giudice di primo grado ha trattato la domanda come giudizio di gravame, l’appello proposto contro la decisione è inammissibile e il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione.
- Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del giudizio di appello quando essa dipenda dal tipo di rimedio esperibile in relazione alla qualificazione del provvedimento impugnato.
- La cassazione senza rinvio è possibile quando il processo non poteva essere proseguito per ragioni processuali assorbenti, senza necessità di riesame nel merito.
- La qualificazione della domanda e del provvedimento da parte del giudice di merito incide sulla scelta del mezzo di impugnazione e tutela l’affidamento delle parti sulla forma processuale adottata.
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