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Cassazione Civile, Ordinanza n. 3505/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente debitore)

La controversia

La società appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Udine il decreto ingiuntivo n. 648/18 del 27 aprile 2018 per Euro 391.713,72, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, affidatole dal Comune con contratto stipulato nel 2009. Nell’opposizione il Comune eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, sostenendo la competenza del Tribunale di Genova, luogo della propria sede, della stipulazione del contratto e dell’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento; invocò inoltre il foro convenzionale previsto dal capitolato speciale d’appalto, individuato nel Tribunale di Chiavari, il cui circondario era stato accorpato a quello di Genova. La società oppose che il foro del luogo di adempimento risultante dalle norme di contabilità pubblica non era esclusivo né inderogabile, richiamò i precedenti pagamenti accreditati sul proprio conto presso una filiale bancaria di Udine e sostenne che la clausola convenzionale operava soltanto per le controversie riconducibili alle ipotesi indicate nel capitolato. Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 27 dicembre 2018, dichiarò la propria competenza, ritenendo che i precedenti pagamenti avessero comportato una deroga al luogo di adempimento presso la tesoreria e che la clausola sul foro convenzionale non fosse applicabile. Il Comune propose regolamento di competenza articolato in tre motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, sostenendo che per i debiti pecuniari degli enti locali il luogo di adempimento, anche in caso di accredito bancario, resta quello dell’ufficio di tesoreria; con il secondo denunciò la violazione degli artt. 28, 29 e 39 c.p.c., contestando che pagamenti precedenti potessero modificare il forum destinatae solutionis o costituire una deroga tacita alla competenza; con il terzo denunciò la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., censurando l’interpretazione della clausola del capitolato che designava il Tribunale di Chiavari. La resistente eccepì preliminarmente l’inammissibilità del regolamento, perché l’ordinanza non era stata preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare d’inammissibilità: pur mancando l’invito a precisare le conclusioni, l’ordinanza aveva espresso in modo assoluto e inequivoco la volontà di definire la questione di competenza, affrontandone i diversi profili e inserendo la statuizione sulla competenza come capo autonomo nel dispositivo. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, per le obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, le norme di contabilità pubblica individuano il luogo dell’adempimento nella sede dell’ufficio di tesoreria, anche quando il pagamento avvenga mediante accredito su conto corrente o altra modalità agevolativa: queste forme di pagamento non spostano il luogo dell’adempimento. La non esclusività o inderogabilità del foro del luogo di adempimento attiene ai criteri di competenza territoriale e non consente alle parti di modificare il luogo in cui, in base alla disciplina pubblicistica, il pagamento deve essere eseguito. Inoltre, pagamenti precedenti effettuati mediante accredito non dimostrano un accordo idoneo a modificare tale luogo; la deroga convenzionale alla competenza territoriale richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 29 c.p.c. e non può desumersi dal comportamento unilaterale o anteriore al giudizio. La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Genova, nel cui circondario si trovano l’ufficio di tesoreria e la sede del Comune ed è stato stipulato il contratto; ha cassato l’ordinanza impugnata e disposto la riassunzione davanti al Tribunale di Genova nel termine di legge. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Al giudice di rinvio, in diversa composizione, è stato rimesso anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, ivi comprese quelle degli enti territoriali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui le norme di contabilità pubblica, subordinando l’esecuzione del pagamento all’osservanza di un’articolata disciplina, che prevede l’effettuazione di riscontri e controlli, e demandando l’emissione del relativo titolo al tesoriere dell’ente, individuano il luogo dell’adempimento in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, e ciò, in deroga all’art. 1182 c.c., comma 3, anche nel caso in cui il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile.

    Per i debiti pecuniari degli enti pubblici, la disciplina pubblicistica individua il luogo di adempimento nella sede dell’ufficio di tesoreria, derogando al criterio dell’art. 1182, terzo comma, c.c. anche se il credito è liquido ed esigibile.

  • artt. 19 e 20 c.p.c.

    Essa non può trovare giustificazione nel principio richiamato, il quale, correttamente interpretato, consente all’attore di agire dinanzi ad un foro diverso da quello del luogo in cui dev’essere adempiuta l’obbligazione (ad esempio, il foro generale del convenuto o quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione) ed alle parti di accordarsi per l’individuazione di un foro (quello convenzionale) diverso da tutti quelli previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., ma non permette alle stesse d’individuare un forum destinatae solutionis diverso da quello del luogo in cui, secondo le norme di contabilità pubblica, l’obbligazione dev’essere adempiuta.

    I criteri di competenza territoriale previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. consentono di adire un foro diverso da quello di adempimento e di concordare un foro convenzionale, ma non modificano il luogo di adempimento fissato inderogabilmente dalle norme di contabilità pubblica.

  • art. 185 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, ivi comprese quelle degli enti territoriali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui le norme di contabilità pubblica, subordinando l’esecuzione del pagamento all’osservanza di un’articolata disciplina, che prevede l’effettuazione di riscontri e controlli, e demandando l’emissione del relativo titolo al tesoriere dell’ente, individuano il luogo dell’adempimento in quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, e ciò, in deroga all’art. 1182 c.c., comma 3, anche nel caso in cui il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile.

    La disciplina contabile degli enti territoriali demanda il pagamento al tesoriere e individua nella sede del relativo ufficio il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

  • art. 28 c.p.c.

    Essa non può trovare giustificazione nel principio richiamato, il quale, correttamente interpretato, consente all’attore di agire dinanzi ad un foro diverso da quello del luogo in cui dev’essere adempiuta l’obbligazione (ad esempio, il foro generale del convenuto o quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione) ed alle parti di accordarsi per l’individuazione di un foro (quello convenzionale) diverso da tutti quelli previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., ma non permette alle stesse d’individuare un forum destinatae solutionis diverso da quello del luogo in cui, secondo le norme di contabilità pubblica, l’obbligazione dev’essere adempiuta.

    La competenza territoriale è derogabile nei limiti consentiti dall’art. 28 c.p.c.; tale derogabilità non consente però alle parti di cambiare il luogo di adempimento imposto dalla disciplina contabile pubblica.

  • art. 29 c.p.c.

    La rilevanza conferita alla condotta tenuta dal Comune successivamente alla stipulazione del contratto si pone d’altronde in contrasto con il requisito della forma scritta imposto dall’art. 29 c.p.c. ai fini dell’accordo per la deroga alla competenza territoriale, il quale esclude la possibilità di desumere la relativa manifestazione di volontà dal comportamento delle parti anteriore all’instaurazione del giudizio, ed ancor meno da quello unilateralmente tenuto da una sola di esse, con la conseguenza che, in assenza di un patto scritto, l’applicabilità dei criteri previsti dalla legge può restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l’astensione dall’eccezione d’incompetenza.

    La deroga convenzionale alla competenza territoriale deve risultare da un accordo scritto; non può essere ricavata da condotte anteriori al giudizio, né dal comportamento unilaterale di una parte. In mancanza di patto scritto, la competenza legale può essere superata mediante la proposizione della domanda davanti a un giudice diverso e la mancata eccezione d’incompetenza del convenuto.

  • art. 39 c.p.c.

    La rilevanza conferita alla condotta tenuta dal Comune successivamente alla stipulazione del contratto si pone d’altronde in contrasto con il requisito della forma scritta imposto dall’art. 29 c.p.c. ai fini dell’accordo per la deroga alla competenza territoriale, il quale esclude la possibilità di desumere la relativa manifestazione di volontà dal comportamento delle parti anteriore all’instaurazione del giudizio, ed ancor meno da quello unilateralmente tenuto da una sola di esse, con la conseguenza che, in assenza di un patto scritto, l’applicabilità dei criteri previsti dalla legge può restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l’astensione dall’eccezione d’incompetenza.

    La Corte richiama la disciplina della competenza territoriale e della sua deroga, precisando che, in assenza di patto scritto, la proposizione della domanda davanti a un giudice diverso può consolidare la competenza quando il convenuto non eccepisca l’incompetenza.

  • art. 42 c.p.c.

    Nella più recente giurisprudenza di legittimità, la costante affermazione dell’impossibilità di ricollegare la proponibilità del mezzo d’impugnazione di cui all’art. 42 c.p.c. ad una qualunque statuizione riguardante la competenza è d’altronde accompagnata dall’immancabile precisazione che, pur in assenza del previo invito a precisare le conclusioni, la predetta statuizione deve considerarsi idonea a comportare l’esaurimento della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, e quindi a legittimare la proposizione del regolamento di competenza, ove il giudice abbia manifestato in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio intento di far luogo ad una valutazione considerata non più discutibile o modificabile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1.

    Il regolamento di competenza è proponibile anche senza il previo invito a precisare le conclusioni, se dal provvedimento emerge in modo assolutamente inequivoco e incontrovertibile che il giudice ha definito la questione di competenza come non più modificabile.

  • art. 187 c.p.c.

    Nella più recente giurisprudenza di legittimità, la costante affermazione dell’impossibilità di ricollegare la proponibilità del mezzo d’impugnazione di cui all’art. 42 c.p.c. ad una qualunque statuizione riguardante la competenza è d’altronde accompagnata dall’immancabile precisazione che, pur in assenza del previo invito a precisare le conclusioni, la predetta statuizione deve considerarsi idonea a comportare l’esaurimento della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, e quindi a legittimare la proposizione del regolamento di competenza, ove il giudice abbia manifestato in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio intento di far luogo ad una valutazione considerata non più discutibile o modificabile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1.

    Ai fini della proponibilità del regolamento di competenza, rileva che il giudice abbia manifestato la volontà di definire la questione in modo non più modificabile; l’invito a precisare le conclusioni è un elemento indicativo, ma non un presupposto automatico.

  • art. 177 c.p.c.

    Nella più recente giurisprudenza di legittimità, la costante affermazione dell’impossibilità di ricollegare la proponibilità del mezzo d’impugnazione di cui all’art. 42 c.p.c. ad una qualunque statuizione riguardante la competenza è d’altronde accompagnata dall’immancabile precisazione che, pur in assenza del previo invito a precisare le conclusioni, la predetta statuizione deve considerarsi idonea a comportare l’esaurimento della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, e quindi a legittimare la proposizione del regolamento di competenza, ove il giudice abbia manifestato in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio intento di far luogo ad una valutazione considerata non più discutibile o modificabile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1.

    Una statuizione sulla competenza può essere impugnata con regolamento quando il giudice abbia chiaramente esaurito il proprio potere di riesaminare la questione, pur in assenza dell’invito a precisare le conclusioni.

Massime di principio

  • Per le obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, il luogo di adempimento è quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, anche quando il credito sia liquido ed esigibile.
  • Il pagamento di un debito pubblico mediante accredito su conto corrente o altra modalità di riscossione agevolata non sposta il luogo di adempimento, che resta determinato dalla disciplina di contabilità pubblica.
  • La non esclusività del forum destinatae solutionis attiene alla scelta del foro competente tra quelli previsti dalla legge o validamente convenuti; non consente alle parti di individuare un luogo di adempimento diverso da quello imposto dalle norme contabili pubblicistiche.
  • La deroga convenzionale alla competenza territoriale deve essere conclusa per iscritto; non è desumibile da pagamenti precedenti, da comportamenti unilaterali o da condotte anteriori all’instaurazione del giudizio. In assenza di patto scritto, può rilevare la mancata eccezione d’incompetenza del convenuto che abbia ricevuto la domanda davanti a un giudice diverso da quello competente secondo i criteri legali.
  • Il regolamento di competenza può essere proposto anche senza il previo invito a precisare le conclusioni quando il provvedimento, valutato nel suo complesso, manifesti in modo inequivoco e incontrovertibile la volontà del giudice di definire definitivamente la questione di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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