Cassazione Civile, Ordinanza n. 3659/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni concordate prevedevano a carico dell’ex marito un contributo mensile di lire 600.000 per entrambe le figlie fino al termine degli studi universitari; il contributo era stato poi elevato a lire 800.000 con ordinanza del Tribunale del 5 novembre 1991. Conseguite la laurea e successivamente sposatesi, le figlie avevano raggiunto la definitiva indipendenza economica. L’ex marito, dopo aver ricevuto un precetto per euro 36.910,10 relativo agli ultimi cinque anni, aveva pagato e chiesto la restituzione delle somme, sostenendo che l’obbligo fosse cessato prima del provvedimento di revisione del 2 maggio 2007; in subordine aveva chiesto il risarcimento del danno. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 5 aprile 2012, aveva respinto la domanda restitutoria e accolto quella risarcitoria. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 21 maggio 2015, aveva respinto l’appello principale dell’ex marito e accolto quello incidentale dell’ex moglie, eliminando la condanna risarcitoria. In Cassazione l’ex marito ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che il pagamento era divenuto indebito almeno dal momento in cui le figlie, laureate e poi sposate, avevano conseguito l’indipendenza economica; gli altri motivi riguardavano la domanda subordinata di risarcimento, in relazione all’arricchimento, all’appropriazione indebita e al concorso di colpa del ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre, relativi alla domanda risarcitoria subordinata. Ha affermato che l’art. 2033 c.c. si applica anche quando il titolo del pagamento venga meno sopravvenutamente e che la successiva iniziativa per ottenere la revisione formale delle condizioni economiche non preclude la domanda di restituzione. Nel caso concreto, la laurea e, comunque, il successivo matrimonio delle figlie, con la conseguente definitiva indipendenza economica, erano circostanze decisive ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento e del diritto dell’ex moglie a ricevere il contributo per loro. Spetta al giudice di rinvio valutare la fondatezza della domanda restitutoria alla luce degli eventi sopravvenuti e del criterio indicato dalla Corte, compresa la possibile funzione concretamente alimentare delle somme. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto dal M. solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c., che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018).
L’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. è esperibile anche quando il titolo giustificativo del pagamento venga meno sopravvenutamente, indipendentemente dalla causa di tale venir meno; l’aver chiesto successivamente la revisione formale delle condizioni economiche per il futuro non preclude la restituzione delle somme pagate indebitamente.
art. 9 L. n. 898/1970
Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto dal M. solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c., che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018).
La revisione giudiziale delle condizioni economiche post-coniugali, adottata ai sensi dell’art. 9, non è condizione necessaria per proporre la ripetizione di somme pagate dopo il venir meno sostanziale dell’obbligo: la domanda restitutoria va valutata autonomamente in relazione agli eventi sopravvenuti.
Massime di principio
- La ripetizione dell’indebito è esperibile quando la causa giustificativa del pagamento sia inesistente sin dall’origine oppure venga meno successivamente; la sopravvenienza può essere valutata dal giudice della domanda restitutoria anche se la revisione formale del titolo è stata richiesta soltanto in seguito.
- Nel contributo destinato al mantenimento dei figli, il conseguimento della definitiva indipendenza economica può determinare il venir meno dell’obbligo del genitore e del diritto dell’altro ex coniuge a percepire le somme per loro, anche prima del successivo provvedimento formale di revisione.
- L’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento non opera automaticamente: occorre valutare se gli importi abbiano concretamente assolto una funzione alimentare; tale funzione non ricorre, secondo il principio richiamato dalla Corte, quando ne abbiano beneficiato figli maggiorenni economicamente indipendenti in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.
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