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Cassazione Civile, Ordinanza n. 5144/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia riguardava l’appalto per la realizzazione del mercato ittico all’ingrosso comunale. L’impresa aveva chiesto il pagamento di maggiori somme per riserve contabili relative ai danni e agli esborsi derivanti dall’andamento anomalo dei lavori e dalle sospensioni; il Comune aveva chiesto l’applicazione della penale per il ritardo nell’esecuzione. Erano stati convenuti anche i progettisti dell’opera. Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 795 del 4 ottobre 2012, aveva riconosciuto all’impresa una somma complessiva di euro 109.605,01, mentre la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 42/2015 depositata il 14 gennaio 2015, in accoglimento degli appelli principali dell’impresa e del Comune e riuniti i giudizi, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla riserva n. 2, relativa ai maggiori prezzi, e condannato il Comune a corrispondere euro 17.662,83, oltre agli accessori indicati in sentenza, rigettando le altre domande. In Cassazione l’impresa ha proposto quattro motivi. Con il primo ha contestato la responsabilità attribuitale per non aver verificato le condizioni del sottosuolo e la validità tecnica del progetto, deducendo anche la nullità della clausola del capitolato che le imponeva verifiche, l’assenza di un ordine scritto e violazioni delle regole sull’interpretazione contrattuale; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla richiesta di danni per i 40 giorni di maggiore durata rispetto alla scadenza contrattuale del 5 febbraio 1999, richiesta iscritta nel SAL n. 8 del 17 marzo 1999 ed esplicitata il 13 maggio successivo; con il terzo ha censurato la decadenza dichiarata dalla Corte d’appello per la riserva relativa ai danni da sospensione dei lavori disposta il 19 febbraio 1998, sostenendo che la contestazione era stata formulata nel verbale di sospensione e che non era necessario attendere il verbale di ripresa; con il quarto ha contestato il difetto di giurisdizione sulla riserva n. 3, relativa al compenso per la finitura “faccia a vista” delle strutture in cemento armato e per casseforme di sostegno di travi oltre i dieci metri, deducendo anche l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo e rigettato gli altri. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché la riserva n. 1 relativa all’andamento anomalo dei lavori era stata ritenuta intempestiva con statuizione coperta da giudicato; inoltre, la valutazione delle condotte dell’impresa e della stazione appaltante non era riesaminabile in sede di legittimità. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva esaminato anche la domanda per la maggiore durata, giudicandola intempestiva per le stesse ragioni della richiesta per andamento anomalo. Il terzo è stato accolto: la riserva apposta nel verbale di sospensione del 19 febbraio 1998 denunciava già l’illegittimità della sospensione e il ritardo nell’approvazione della perizia di variante, che ne costituiva il presupposto; le successive iscrizioni potevano precisare e quantificare la pretesa, e la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la riserva come generica e riferita ad altro. Il quarto è stato rigettato: la pretesa relativa alla riserva n. 3 investiva comunque la revisione dei prezzi, materia per la quale era corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

    Il ricorrente deve esporre nel ricorso, in modo autosufficiente, la critica e i fatti processuali rilevanti, indicando e riportando o riassumendo gli atti e documenti pertinenti; tali elementi non possono essere integrati ricavandoli da altri atti del giudizio.

  • R.D. n. 350 del 1895, artt. 53 e 54

    In materia di appalto pubblico, nella successione di riserve iscritte in contabilità, una volta che nella prima si sia denunciata per illegittimità la sospensione dei lavori, deducendosi il ritardo nell’adozione della perizia di variante che ne costituisce il presupposto, tanto vale a sostenere in termini di mera precisazione sull'“an” le appostazioni successive e, quindi, quelle sulla sua quantificazione.

    La riserva per i danni da sospensione va formulata quando il danno è presumibilmente configurabile, anche se non è ancora possibile quantificarlo. Se la prima riserva denuncia l’illegittimità della sospensione e il ritardo nell’atto che ne costituisce il presupposto, le registrazioni successive possono precisare la pretesa e quantificarla.

  • art. 374 c.p.c.

    Premesso che la Sezione semplice della Corte di cassazione può pronunciare sulla giurisdizione nella fattispecie in esame, ex art. 374 c.p.c., comma 1, secondo periodo, perchè sulla questione della giurisdizione esclusiva dell’a.g.a. in punto di revisione prezzi si sono pronunciate le Sezioni Unite dando alla stessa univoca definizione (Cass. 18/06/2018 n. 16069), nel resto, si osserva.

    La sezione semplice può pronunciarsi sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già definito in modo univoco la questione.

  • L.R. Sicilia n. 10 del 1993, art. 56

    La L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, art. 56 titolata “Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonchè modifiche ed integrazioni della legislazione del settore” stabilisce che la L.R. 29 aprile 1985, n. 21, art. 44 venga sostituito dal seguente: “Art. 44 – Immodificabilità del corrispettivo: 1. Per i lavori pubblici affidati dagli enti di cui all’art. 1, nonchè dai soggetti che operano nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 3 è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi).

    La disciplina regionale applicabile esclude la revisione dei prezzi per i lavori pubblici contemplati; la pretesa che abbia comunque natura di revisione resta assoggettata alla relativa disciplina di giurisdizione.

  • L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 19

    Le vicende normative sulla inapplicabilità alla Regione Sicilia della L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 19, nel testo sostituito dalla Legge Finanziaria n. 724 del 1994, art. 44, comma 1 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie sull’an ed il quantum relative alla revisione prezzi, non rilevano nel piano rilievo che o non vi è revisione prezzi o se essa vi è resta integrata anche la giurisdizione dell’a.g.a., non essendovi altra possibilità.

    La controversia sull’an o sul quantum della revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nel caso esaminato, l’inapplicabilità della disposizione alla Regione Sicilia non modificava la conclusione, poiché la revisione era esclusa oppure, se configurabile, ricadeva comunque nella giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Nell’appalto, anche pubblico, l’appaltatore è tenuto, secondo la diligenza richiesta, a verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche del suolo, anche in assenza di una specifica pattuizione. I maggiori oneri e i ritardi dovuti a condizioni del terreno non esonerano di regola l’appaltatore; la responsabilità è esclusa se tali condizioni non erano accertabili con strumenti, conoscenze e procedure normali.
  • Nell’appalto pubblico, l’impossibilità di quantificare subito il danno da sospensione non esonera dall’iscrizione tempestiva della riserva quando il danno sia presumibilmente configurabile. Se la sospensione è illegittima sin dall’inizio, la riserva va iscritta nel verbale di sospensione; se diventa illegittima solo successivamente, o non presenta inizialmente rilevanza onerosa, va iscritta nel verbale di ripresa o nel successivo documento contabile utile.
  • Una prima riserva che denunci l’illegittimità della sospensione e individui nel ritardo di una perizia di variante il relativo presupposto può essere integrata dalle successive iscrizioni, che precisano la pretesa e ne quantificano il danno.
  • I requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impongono di indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e di riportare o riassumere il contenuto degli atti e documenti sui quali si fonda la censura, individuandone la collocazione processuale.
  • Le controversie sull’an e sul quantum della revisione dei prezzi nei lavori pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nella fattispecie decisa, la normativa regionale che escludeva la revisione non mutava la conclusione sulla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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