Cassazione Civile, Ordinanza n. 05519/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da una serie di bonifici disposti per il pagamento di forniture di latticini: l’ordinante indicava come beneficiario il proprio fornitore, ma inseriva un IBAN riferito a un diverso correntista della stessa banca. In primo grado erano riuniti due giudizi: da un lato il soggetto che non aveva ricevuto le somme chiedeva alla banca l’accredito degli importi o, in subordine, il risarcimento dei danni; dall’altro lato l’ordinante dei bonifici agiva contro banca e beneficiario per risarcimento o restituzione dell’indebito. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della banca ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum; aveva poi rigettato la restituzione proposta nei confronti della banca e l’aveva accolta verso il beneficiario. In appello, invece, la corte territoriale ha condannato banca e beneficiario in solido, la prima ex art. 2043 c.c. e il secondo ex art. 2033 c.c., ritenendo che sulla responsabilità della banca si fosse formato giudicato interno per mancata impugnazione incidentale e quantificando il danno nell’importo dei bonifici, rivalutato. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle regole sul giudicato e sull’appello incidentale, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente precluso il riesame della responsabilità extracontrattuale; 2) violazione del giudicato e dell’art. 324 c.p.c., per asserito contrasto tra la condanna solidale della banca e il giudicato interno formatosi sulla condanna del beneficiario ex art. 2033 c.c.; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita novità della domanda/quantificazione del danno in appello; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sulla misura del danno; 5) violazione delle norme sulla solidarietà e sugli artt. 2033, 2043 e 2055 c.c., contestando la condanna solidale di banca e beneficiario pur a fronte di titoli di responsabilità diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato interno, affermando che la statuizione di primo grado sulla responsabilità della banca, espressamente resa sull’an debeatur, non essendo stata impugnata con appello incidentale, non poteva essere riesaminata in appello; ha inoltre precisato che l’art. 346 c.p.c. opera solo per le questioni non decise, non per quelle decise espressamente e sfavorevolmente alla parte vittoriosa. Ha respinto anche la censura sull’art. 345 c.p.c., rilevando che la quantificazione del danno in appello non introduceva un nuovo tema di indagine, ma riguardava la mera determinazione quantitativa del petitum già proposto; la doglianza sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile perché la motivazione della corte d’appello era presente e coerente, avendo valorizzato la prova dei bonifici per complessivi euro 107.572,38. È stata poi respinta la censura sulla solidarietà: la Corte ha affermato che, quando nella medesima vicenda il pregiudizio patrimoniale coincide o ingloba l’oggetto della restituzione e concorrono più condotte causalmente rilevanti, anche se sorrette da titoli diversi (risarcimento e ripetizione dell’indebito), può configurarsi responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. Infine, è stata esclusa la sussistenza di un contrasto di giudicati, perché l’obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti e il giudicato formatosi su uno dei coobbligati non si estende automaticamente agli altri. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che vi fosse un contrasto di giudicati o una preclusione diversa da quella derivante dal giudicato interno formatosi sulla statuizione non impugnata.
Evocato dalla ricorrente sul tema dell’appello incidentale; la Corte ribadisce che la statuizione espressa e sfavorevole alla parte vittoriosa richiede impugnazione incidentale.
Opera solo per le questioni non decise espressamente dal primo giudice, non per quelle rigettate o decise in senso sfavorevole alla parte che pure sia risultata vittoriosa complessivamente.
Usato per qualificare la responsabilità della banca quale responsabilità aquiliana per l’errata gestione del bonifico.
Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato interno e all’insussistenza di un contrasto di giudicati.
La Corte esclude che la deduzione in appello sulla quantificazione del danno integri un nuovo tema vietato, trattandosi di mera variazione quantitativa del petitum.
Invocato per la pretesa motivazione apparente; la Corte ritiene invece la motivazione esistente e adeguata.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato per dedurre la nullità della motivazione; la Corte lo esclude perché la motivazione è sufficiente.
Richiamato nel motivo sulla solidarietà; la Corte afferma che l’obbligazione solidale presuppone pluralità di rapporti distinti ma connessi.
Richiamato nel motivo sulla solidarietà; non impedisce la pronuncia di responsabilità solidale nel caso di concorso causale.
Richiamato nel motivo sulla solidarietà; la Corte neppure lo ritiene ostativo alla condanna solidale nei confronti di soggetti con titoli diversi.
Usato per la condanna restitutoria del beneficiario delle somme indebitamente ricevute.
La Corte interpreta la norma nel senso che la solidarietà per fatto illecito sussiste quando più condotte concorrono causalmente al medesimo evento dannoso, anche se i soggetti rispondono a titoli diversi o alcune condotte siano qualificabili in via restitutoria.
Richiamato per definire il danno risarcibile come comprensivo anche dei pregiudizi patrimoniali consequenziali e degli incrementi mancati.
Usato come criterio di causalità materiale per affermare il concorso delle condotte nel medesimo eventus damni.
Richiamato nel motivo sul preteso contrasto di giudicati, ma la Corte esclude che la disciplina dell’obbligazione solidale conduca a tale esito.
Richiamato nel motivo sul preteso contrasto di giudicati, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
Massime di principio
- La statuizione espressa del primo giudice sull’an debeatur, se sfavorevole alla parte complessivamente vittoriosa, deve essere impugnata con appello incidentale; in mancanza, si forma giudicato interno e il punto non è riesaminabile in appello.
- L’art. 346 c.p.c. consente la riproposizione solo delle questioni non espressamente decise dal primo giudice per assorbimento o altra ragione, non di quelle già respinte con pronuncia autonoma.
- La variazione della quantificazione del danno, quando restano immutati fatti costitutivi e petitum sostanziale, non integra domanda nuova né viola il contraddittorio.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia intrinsecamente incomprensibile; se la sentenza indica gli elementi di prova e la logica della quantificazione, la censura è infondata.
- La solidarietà ex art. 2055 c.c. può sussistere anche tra soggetti responsabili a titoli diversi, purché le loro condotte concorrano causalmente al medesimo evento dannoso e l’oggetto della restituzione coincida, in tutto o in parte, con il danno risarcibile.
- L’obbligazione solidale non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile: il giudicato formatosi su uno dei coobbligati opera solo nei suoi confronti e non si estende automaticamente agli altri, sicché non si configura un contrasto di giudicati per il solo fatto che le posizioni dei diversi debitori siano decise in modo differenziato.
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