Cassazione Civile, Ordinanza n. 09506/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della CTR della Campania che aveva rigettato il suo appello contro l’accertamento fiscale. Nel giudizio di revocazione era stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, sul rilievo che non vi fosse un errore di fatto revocatorio ma una contestazione della valutazione di un fatto già discusso e deciso, in particolare il contenuto di una dichiarazione resa da un terzo e riportata in un verbale di verifica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 64 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di riconoscere l’errore dell’Amministrazione finanziaria nel riportare la dichiarazione del terzo e che tale errata trascrizione avesse falsato la prova dei maggiori tributi accertati e la valutazione delle indagini finanziarie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, censurando la condanna alle spese in favore dell’Ufficio, pur essendosi quest’ultimo costituito tramite funzionari interni. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta erronea trascrizione della dichiarazione in un verbale di constatazione non integra errore revocatorio, ma eventualmente una contestazione della falsità di un atto munito di fede pubblica, da far valere con querela di falso, e comunque perché la doglianza mirava a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, estraneo all’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, nel processo tributario, anche quando l’Amministrazione finanziaria si difende con propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria ha diritto alla liquidazione delle spese, applicando i parametri professionali con la riduzione prevista. Nessuna spesa è stata liquidata in cassazione perché l’Ufficio non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al ricorso per revocazione avverso le sentenze tributarie; la Corte ne esclude l’applicazione quando la censura riguarda valutazioni di merito o la falsità di un atto da far valere con strumenti diversi dalla revocazione.
L’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale, emergente dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo non controverso; non comprende errori di diritto, di giudizio o di valutazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge, ma la Corte rileva che la doglianza sostanziale tendeva al riesame del merito.
Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti; la liquidazione va effettuata secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista.
Richiamato insieme all’art. 395 n. 4 c.p.c. per ribadire che la revocazione non è strumento per far valere errori di diritto o di valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che il sistema delle impugnazioni lascia al legislatore la scelta di limitare i motivi di revocazione agli errori di fatto.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice cade in una falsa percezione del fatto decisivo, mentre resta esclusa ogni censura che investa la valutazione delle prove o il modo in cui il fatto è stato apprezzato in sentenza.
- Non è configurabile revocazione quando la parte, sotto l’etichetta dell’errore di fatto, mira in realtà a contestare la ricostruzione del merito o l’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice.
- La deduzione della falsità o dell’inesattezza di un atto munito di fede pubblica non va veicolata mediante revocazione, ma attraverso gli strumenti processuali propri, in particolare la querela di falso.
- Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria ha diritto alla rifusione delle spese anche se difesa da funzionari interni, con liquidazione secondo i parametri forensi e con l’eventuale riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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